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02/05/2024

Verifica preventiva interesse archeologico: modalità semplificate nel Decreto PNRR 4

Il Decreto PNRR 4, convertito in legge, prevede modalità semplificate e deroghe al Codice appalti per la verifica preventiva dell’interesse archeologico per le infrastrutture di rete.

Il D.L. 02/03/2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR 4) è stato convertito in legge con la L. 29/04/2024, n. 56 pubblicata nella G.U. del 30/04/2024, n. 100.

Tra le modifiche effettuate dalla legge di conversione si segnala l'inserimento dell'art. 12-bis, il quale reca semplificazioni in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

In particolare, la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 28, comma 4, del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali) e all'art. 41, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 (Codice degli appalti pubblici), è esclusa:
- per gli interventi qualificabili come “di lieve entità”, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR;
- per gli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o delle opere presenti;
- per gli interventi necessari al ripristino dell’erogazione del servizio pubblico.

In caso di interventi, riguardanti infrastrutture di rete qualificabili come “di media entità”, sono previste modalità semplificate di verifica preventiva dell’interesse archeologico, in deroga all'art. 41, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023.

Fuori dai suddetti casi, è sempre possibile, in alternativa alle procedure di cui all’art. 41, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d’opera.

I criteri per la qualificazione degli interventi come di “lieve” o “media entità” sono definiti dall’art. 12-bis, comma 3, del D.L. 19/2024.

L'art. 12-bis, comma 6, del D.L. 19/2024 dispone che la sussistenza dei requisiti che consentono l’esenzione dalle procedure di verifica preventiva di interesse archeologico, l’accesso alle semplificazioni procedurali, nonché la qualificazione degli interventi come di lieve o media entità, è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso alla soprintendenza territorialmente competente in via telematica prima dell’avvio dei lavori.

Dalla redazione