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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: scelta degli operatori economici negli affidamenti diretti
Quesito
Con il quesito 2192/2023 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto un parere relativamente alla scelta degli operatori economici in una procedura di affidamento diretto.
Parere del MIT
Con risposta al quesito, il MIT ha evidenziato quanto segue:
- negli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui alle lett. a) e b) dell’art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 (nuovo Codice appalti), la scelta deve ricadere su operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- come indicato nella Relazione al nuovo Codice appalti, la formulazione utilizzata ha inteso ampliare i margini valutativi della stazione appaltante rispetto all’analogo requisito introdotto dall’art. 1 del D.L. 76/2020 che obbligava a comprovare il possesso di pregresse e documentate esperienze “analoghe” a quelle oggetto di affidamento;
- la stazione appaltante può infatti apprezzare attività precedenti dell’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara, ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell’affidamento;
- rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante, tenuto conto delle caratteristiche delle prestazioni da acquisire, valutare le modalità con cui devono essere documentate le idonee esperienze pregresse;
- negli affidamenti diretti la stazione appaltante ha la facoltà, e non l’obbligo, di individuare gli operatori economici tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l’individuazione dell’operatore economico rimane infatti discrezionale, come si desume dalla definizione di affidamento diretto fornita dall’art. 3, comma 1, lett. d), dell’Allegato I.1 al nuovo Codice appalti, ai sensi del quale l’affidamento diretto è l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.
Si veda anche Nuovo Codice appalti e procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia.