FAST FIND : FL8050

Flash news del
22/03/2024

Requisiti professionali dei tecnici dipendenti pubblici

Di seguito una sintesi della disciplina del nuovo Codice degli appalti pubblici relativa alle competenze professionali ed alle abilitazioni richieste ai dipendenti pubblici che svolgono attività tecniche.

In tema di appalti pubblici, i dipendenti pubblici che svolgono attività tecniche devono possedere determinati requisiti professionali, che variano a seconda delle funzioni svolte.

Progettazione
In continuità con il Codice precedente, il D. Leg.vo 36/2023 prescrive il possesso (tra l’altro) dell’iscrizione all’albo professionale esclusivamente per i professionisti esterni alla stazione appaltante (art. 66 del D. Leg.vo 36/2023, comma 2), e non anche per i progettisti interni.
L’ANAC ha indicato in proposito che, in assenza di diverse indicazioni nel D. Leg.vo 36/2023, può ritenersi confermata l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione all’albo professionale per il personale interno alla stazione appaltante incaricato dello svolgimento di attività progettuale, fermo restando in ogni caso il possesso di idonea competenza in materia e l’abilitazione all’esercizio della professione (in tal senso il Parere ANAC 10/01/2024, n. 64).

Collaudo tecnico-amministrativo
Ai sensi dell’art. 116 del D. Leg.vo 36/2023, comma 4, per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da 1 a 3 collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità.
L’art. 14, comma 3, dell’Allegato II.14 al D. Leg.vo 36/2023 prevede che costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo:
- il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e
- l’abilitazione all’esercizio della professione.
Possono essere altresì designati soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori. Inoltre, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente e con esclusione dell’incarico di presidente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni presso l’amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti.

Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato, alternativamente:
- ai predetti funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni presso l’amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti;
- a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno 5 anni presso l’amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti;
- a un tecnico diplomato iscritto a un ordine o collegio professionale, se esterno e nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata.

Collaudo statico
Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione di collaudo può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall’articolo 30, comma 5, dell’Allegato II.14 al D. Leg.vo 36/2023.
Quest’ultimo richiede il possesso dei seguenti requisiti specifici:
- laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
- abilitazione all’esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno 10 anni.
Si veda per dettagli: Opere strutturali: progetto, denuncia, direzione dei lavori e collaudo

Direzione lavori e direzione dell’esecuzione
Quanto alla direzione dei lavori, l’art. 114 del D. Leg.vo 36/2023, comma 6, prevede che, salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l’attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche.
Qualora le amministrazioni di cui sopra non dispongano delle competenze o del personale necessario, oppure nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, oppure qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l’incarico è affidato con le modalità previste dal Codice.

L’art. 114 del D. Leg.vo 36/2023, comma 7, prevede che per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell’esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, il quale provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 114 del D. Leg.vo 36/2023, comma 8, l’Allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP (si veda per approfondimenti L’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture [Codice 2023]).

Responsabile unico del progetto (RUP)
Quanto al ruolo del RUP, secondo l’art. 15 del D. Leg.vo 36/2023, comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, in possesso dei requisiti di cui all’Allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal citato Allegato I.2.

Con riferimento ad appalti, concessioni di lavori e a servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.
Il RUP deve aver maturato un’adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento:
- di almeno 1 anno per i contratti di importo inferiore a 1 milione di euro;
- di almeno 3 anni per i contratti di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- di almeno 5 anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea.
In mancanza di abilitazione all’esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei suddetti contratti, di almeno 5 anni, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata.
Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.
Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea.
Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un’esperienza professionale di almeno 5 anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Con riferimento ai contratti di servizi e forniture, il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare.
Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata:
- di almeno 1 anno per gli importi inferiori alla soglia di rilevanza europea;
- di almeno 3 anni per gli importi pari o superiori alla soglia di rilevanza europea.
Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai suddetti requisiti di esperienza, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.
Si veda anche la scheda tematica Responsabile unico del progetto (RUP) e responsabili di procedimento [CODICE 2023].

Iscrizione all’albo e relativo costo
Con riferimento al requisito di iscrizione all’albo ed al relativo costo:
- l’ANAC, con il Parere del 10/01/2024, n. 64, ha indicato che, in assenza di diverse indicazioni nel Codice, può ritenersi confermata l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione all’albo professionale per il personale interno alla stazione appaltante incaricato dello svolgimento di attività progettuale.
- il MIT, con Parere 2260/2023 ha confermato che il tecnico, pubblico dipendente, non è tenuto ad iscriversi al proprio ordine professionale per svolgere alcuna delle attività che rientrano nel suo mansionario e conseguentemente l’amministrazione non è tenuta, in alcun modo, a rimborsare al dipendente i relativi costi.

Dalla redazione