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07/09/2023

Incentivi per funzioni tecniche al personale della centrale di committenza

L'ANAC ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di determinazione delle quote di incentivo per funzioni tecniche da riconoscere al personale della centrale di committenza alla quale si rivolge l'amministrazione aggiudicatrice.

Oggetto del parere
È stato chiesto un parere all'ANAC in ordine alle modalità di determinazione della quota di incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Leg.vo 50/2016 (oggi sostituito dall’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023) da riconoscere al personale della centrale unica di committenza, alla quale si sia rivolta l’amministrazione aggiudicatrice.

Osservazioni ANAC
L'ANAC, con il parere del 26/07/2023, n. 37, ha svolto le seguenti osservazioni:
- la disciplina in tema di incentivi, volta principalmente a favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e ad assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che la stazione appaltante dovrebbe sostenere per affidare all’esterno gli incarichi, è altresì finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte, quindi in funzione premiale e incentivante per il personale coinvolto;
- l'art. 113 del D. Leg.vo 50/2016 individua un elenco tassativo di attività incentivabili e di soggetti beneficiari dell’incentivo, stabilendo per la corresponsione dell’emolumento, lo stanziamento e l’accantonamento di somme a copertura delle relative spese, nonché l’adozione di apposito Regolamento da parte dell’amministrazione, sulla base di quanto previsto in sede di contrattazione decentrata;
- gli incentivi per funzioni tecniche devono essere attinti, comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, dall’apposito fondo a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e, più precisamente, dal medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;
- quanto all’adozione del regolamento interno previsto dall'art. 113, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016, la percentuale effettiva dell’incentivo da corrispondere ai dipendenti che abbiano svolto le attività previste dalla norma, deve essere stabilita dal Regolamento medesimo che, per espressa previsione normativa, è l’unica fonte che può legittimamente disporre in ordine alla ripartizione di tale emolumento; con la conseguenza che l’incentivo non può essere riconosciuto al personale interessato in assenza dell’adozione del Regolamento;
- con specifico riguardo al riconoscimento dell’incentivo per funzioni tecniche al personale della centrale unica di committenza, alla quale l’amministrazione aggiudicatrice competente demandi l’espletamento delle funzioni previste dalla norma, intervengono i commi 2 e 5 dell'art. 113, del D. Leg.vo 50/2016;
- tali disposizioni prevedono la facoltà - e non l'obbligo - del riconoscimento dell’incentivo da parte della stazione appaltante al personale della centrale unica di committenza;
- la s.a. è tenuta dunque a determinare se e in quale parte destinare il fondo incentivante al predetto personale.

Conclusioni ANAC
In risposta al quesito sollevato dall’amministrazione richiedente, l'ANAC ha concluso che il Fondo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, deve essere costituito dalla stazione appaltante con le modalità espressamente indicate dalla norma e che le quote di incentivo da destinare al personale della centrale unica di committenza, con le relative modalità di determinazione, devono essere individuate (nei limiti previsti dalla norma) nel Regolamento adottato dalla stazione appaltante che si avvale della centrale di committenza.

Nuovo Codice appalti
Le considerazioni che precedono appaiono coerenti anche con le previsioni dell’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023, il quale (pur innovando in parte la disciplina dettata dall’art. 113 del D. Leg.vo 50/2016, si veda Appalti pubblici: incentivi per funzioni tecniche in caso di affidamenti diretti) dispone che le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui all'art. 45, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, o parte di esse, ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25% dell’incentivo (art. 45, comma 8, del D. Leg.vo 36/2023).
Anche l’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 prevede dunque la possibilità per la stazione appaltante di riconoscere somme a titolo di incentivo al personale della centrale di committenza, rimettendo alle determinazioni della s.a. le modalità di definizione del predetto incentivo.

Dalla redazione