Nuovo codice appalti: subito applicabile per i Collegi consultivi tecnici già operanti | Bollettino di Legislazione Tecnica
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03/04/2023

Nuovo codice appalti: subito applicabile per i Collegi consultivi tecnici già operanti

Il nuovo Codice dei contratti pubblici si applica anche ai Collegi consultivi tecnici già costituiti ed operanti al 01/04/2023.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 pubblicato nella G.U. del 31/03/2023, n. 77 (S.O. n. 12), è entrato in vigore il 01/04/2023, mentre le sue disposizioni e relativi allegati acquistano efficacia il 01/07/2023.

L'art. 224, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che le disposizioni degli artt. da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice (i.e. al 01/04/2023). I predetti articoli disciplinano l'attività del Collegio consultivo tecnico.

Casi di costituzione obbligatoria o facoltativa
L'art. 215, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che la costituzione del Collegio consultivo tecnico è:
- obbligatoria, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea (di cui all'art. 14 del nuovo Codice), e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
- facoltativa, su richiesta di parte, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, un collegio consultivo tecnico, formato da 3 componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

Pareri e determinazioni
Il Collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del Codice di procedura civile
La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori.
Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell’ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico.

Pareri obbligatori per sospensione dell'esecuzione
L’acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, nonché (nei casi) dei contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro.
Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche per la valutazione della possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.
Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:
- se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera (di cui all'art. 4, del D.L. 32/2019). 
Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro 15 giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il Collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle succitate, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso la pronuncia assume l’efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa.

Determinazioni aventi valore di lodo contrattuale
Quando l’acquisizione del parere non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter del Codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell’insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto.
Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l’attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte.
Se le parti escludono che la pronuncia possa valere come lodo contrattuale, l'osservanza del parere, anche se facoltativo, è valutata secondo quanto sotto.
Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall’art. 808-ter, comma 2, del Codice di procedura civile.

Conseguenze dell'(in)osservanza dei pareri o determinazioni
L’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l’ipotesi di condotta dolosa.

Costituzione del Collegio consultivo tecnico
Il Collegio consultivo tecnico, deve essere formato secondo le modalità indicate nell'allegato V.2 al nuovo Codice.
L'allegato V.2 stabilisce che con apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) sono definiti: i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi (che devono essere rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte).
Nelle more, continuano ad applicarsi le Linee guida di cui al D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 17/01/2022, n. 12.

Scioglimento del Collegio consultivo tecnico
Il Collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

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Si ricorda che l'art. 6, del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), prevede che, fino al 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L. 31/05/2021, n. 77, c.d. Decreto Semplificazioni 2021), per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie dell'UE, di cui all’articolo 35 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, è obbligatoria la costituzione di un Collegio consultivo tecnico (CCT) presso ogni stazione appaltante.
Il Collegio deve svolgere la funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Il Collegio svolge inoltre funzioni consultive e operative con riferimento ai casi di sospensione delle opere pubbliche disciplinati dall'art. 5 del D.L. 16/07/2020, n. 76.
Con il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 17/01/2022, n. 12 sono state adottate le Linee guida (allegato A al Decreto) per l’omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle disposizioni in materia di Collegio consultivo tecnico, previsto dall'art. 6, del D.L. 76/2020 (si veda Appalti pubblici: Linee guida per lo svolgimento delle funzioni del collegio consultivo tecnico).

Dalla redazione