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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 06/12/2023, n. 224
- D.L. 05/10/2023, n. 133 (L. 01/12/2023, n. 176)
- D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79)
- L. 28/04/2022, n. 46
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- Sent. Corte Cost. 09/07/2021, n. 148
- D.L. 14/06/2021, n. 82 (L. 04/08/2021, n. 109)
- D.L. 09/06/2021, n. 80 (L. 06/08/2021, n. 113)
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 30/04/2020, n. 28 (L. 25/06/2020, n. 70)
- D.L. 18/04/2019, n. 32 (L. 14/06/2019, n. 55)
- L. 30/12/2018, n. 145
- Sent. Corte Cost. 26/06/2018, n. 132
- D. Leg.vo 02/01/2018, n. 1
- D. Leg.vo 07/12/2017, n. 203
- D.L. 17/02/2017, n. 13 (L. 13/04/2017, n. 46)
- D.L. 31/08/2016, n. 168 (L. 25/10/2016, n. 197)
- D.L. 30/06/2016, n. 117 (L. 12/08/2016, n. 161)
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50
- D.L. 30/12/2015, n. 210 (L. 25/02/2016, n. 21)
- L. 28/12/2015, n. 208
- D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132)
- D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114)
- Sent. Corte Cost. 13/06/2014, n. 174
- Sent. Corte Cost. 15/04/2014, n. 94
- D. Leg.vo 14/03/2013, n. 33
- L. 24/12/2012, n. 234
- D. Leg.vo 14/09/2012, n. 160
- Sent. Corte Cost. 20/06/2012, n. 162
- D.L. 15/03/2012, n. 21 (L. 11/05/2012, n. 56)
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D. Leg.vo 15/11/2011, n. 195
- D. Leg.vo 31/03/2011, n. 58
- D.L. 31/03/2011, n. 34 (L. 26/05/2011, n. 75)
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Art. 1. - Approvazione del codice e delle disposizioni connesse1. È approvato il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al presente decreto. |
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Art. 2. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010. |
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ALLEGATO 1 - CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO |
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LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI |
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TITOLO I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa
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Capo I - Principi generali
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Art. 1. - Effettività1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europe |
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Art. 2. - Giusto processo1. Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall' |
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Art. 3. - Dovere di motivazione e sinteticità degli atti1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato. |
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Capo II – Organi della giurisdizione amministrativa
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Art. 4. - Giurisdizione dei giudici amministrativi1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme de |
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Art. 5. - Tribunali amministrativi regionali1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giust |
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Art. 6. - Consiglio di Stato1. Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa. 2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In c |
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Capo III – Giurisdizione amministrativa
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Art. 7. - Giurisdizione amministrativa1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti |
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Art. 8. - Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le |
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Art. 9. - Difetto di giurisdizione1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con sp |
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Art. 10. - Regolamento preventivo di giurisdizione1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione prev |
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Art. 11. - Decisione sulle questioni di giurisdizione1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito. 2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e so |
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Art. 12. - Rapporti con l'arbitrato1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte medi |
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Capo IV - Competenza
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Art. 13. - Competenza territoriale inderogabile1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o com |
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Art. 14. - Competenza funzionale inderogabile1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le cont |
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Art. 15. - Rilievo dell'incompetenza1. Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza. 2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cau |
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Art. 16. - Regolamento di competenza1. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consigli |
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Capo V - Astensione e ricusazione
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Art. 17. - Astensione1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile. "L'astensio |
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Art. 18. - Ricusazione1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile. 2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in ca |
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Capo VI – Ausiliari del giudice
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Art. 19. - Verificatore e consulente tecnico1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da |
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Art. 20. - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione |
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Art. 21. - Commissario ad acta1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, può nominare come p |
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TITOLO II - Parti e difensori
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Art. 22. - Patrocinio1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio d |
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Art. 23. - Difesa personale delle parti1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso |
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Art. 24. - Procura alle liti1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricors |
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Art. 25. - Domicilio1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1: |
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Art. 26. - Spese di giudizio1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile “, t |
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TITOLO III - Azioni e domande
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Capo I – Contraddittorio e intervento
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Art. 27. - Contraddittorio1. Il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esi |
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Art. 28. - Intervento1. Se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste poss |
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Capo II – Azioni di cognizione
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Art. 29. - Azione di annullamento1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessan |
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Art. 30. - Azione di condanna1. L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma. 2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi d |
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Art. 31. - Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo "e negli altri casi previsti dalla legge", N3 chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell |
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Art. 32. - Pluralità delle domande e conversione delle azioni1. È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni so |
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TITOLO IV - Pronunce giurisdizionali
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Art. 33. - Provvedimenti |
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Art. 34. - Sentenze di merito1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato; b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine; |
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Art. 35. - Pronunce di rito1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito; |
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Art. 36. - Pronunce interlocutorie1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmen |
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Art. 37. - Errore scusabile1. Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di ince |
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TITOLO V - Disposizioni di rinvio
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Art. 38. - Rinvio interno1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche |
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Art. 39. - Rinvio esterno1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibil |
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LIBRO SECONDO - PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO |
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Capo I - Ricorso
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Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti
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Art. 40. - Contenuto del ricorso |
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Art. 41. - Notificazione del ricorso e suoi destinatari1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei contro interes |
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Art. 42. - Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall'effettiva conoscenza della |
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Art. 43. - Motivi aggiunti1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovve |
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Art. 44. - Vizi del ricorso e della notificazione1. Il ricorso è nullo: a) se manca la sottoscrizione; |
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Art. 45. - Deposito del ricorso e degli altri atti processuali1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'a |
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Art. 46. - Costituzione delle parti intimate1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memor |
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Art. 47. - Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso è effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non è co |
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Art. 48. - Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decr |
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Art. 49. - Integrazione del contraddittorio1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri. |
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Art. 50. - Intervento volontario in causa1. L'intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalità dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni |
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Art. 51. - Intervento per ordine del giudice1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indica |
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Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
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Art. 52. - Termini e forme speciali di notificazione1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori. 2. Il presidente può autorizzar |
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Art. 53. - Abbreviazione dei termini1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal pres |
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Art. 54. - Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, ass |
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TITOLO II - Procedimento cautelare
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Art. 55. - Misure cautelari collegiali1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio. 2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione n |
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Art. 56. - Misure cautelari monocratiche1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione d'udienza per i |
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Art. 57. - Spese del procedimento cautelare1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva |
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Art. 58. - Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare colle |
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Art. 59. - Esecuzione delle misure cautelari1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle |
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Art. 60. - Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare1. In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la |
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Art. 61. - Misure cautelari anteriori alla causa1. In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa. 2. L'istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente d |
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Art. 62. - Appello cautelare1. Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 2. L'appello, depositato nel termine di cui all'artico |
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TITOLO III - Mezzi di prova e attività istruttoria
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Capo I – Mezzi di prova
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Art. 63. - Mezzi di prova1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti. 2. Il giudice, anche d'ufficio, p |
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Capo II – Ammissione e assunzione delle prove
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Art. 64. - Disponibilità, onere e valutazione della prova1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle ecc |
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Art. 65 - Istruttoria presidenziale e collegiale1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la comple |
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Art. 66. - Verificazione1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell'organismo ve |
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Art. 67. - Consulenza tecnica d'ufficio1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria. |
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Art. 68. - Termini e modalità dell'istruttoria1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell'assunzione applicando, in quanto compati |
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Art. 69. - Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuz |
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TITOLO IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
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Capo I – Riunione dei ricorsi
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Art. 70. - Riunione dei ricorsi1. Il collegio può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi. |
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Capo II - Discussione
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Art. 71. - Fissazione dell'udienza1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo. 2. La parte |
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Art. 72. - Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a t |
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Art. 72-bis - Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalaz |
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Art. 73. - Udienza di discussione1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi. |
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Art. 74. - Sentenze in forma semplificata1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infonda |
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Capo III - Deliberazione
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Art. 75. - Deliberazione del collegio1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa. 2 |
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Art. 76. - Modalità della votazione1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza. 2. La decisione è assunta |
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TITOLO V - Incidenti nel processo
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Capo I – Incidente di falso
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Art. 77. - Querela di falso1. Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro |
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Art. 78. - Deposito della sentenza resa sulla querela di falso1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria. |
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Capo II – Sospensione e interruzione del processo
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Art. 79. - Sospensione e interruzione del processo1. La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea. |
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Art. 80. - Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione. |
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TITOLO VI - Estinzione e improcedibilità
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Art. 81. - Perenzione1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla pr |
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Art. 82. - Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto |
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Art. 83. - Effetti della perenzione1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizi |
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Art. 84. - Rinuncia1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la seg |
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Art. 85. - Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità1. L'estinzione e l'improcedibilità di cui all'articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato. 2. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. |
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TITOLO VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
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Art. 86. - Procedimento di correzione1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso i |
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TITOLO VIII – Udienze
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Art. 87. - Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2, ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. N89 2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio: |
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TITOLO IX - Sentenza
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Art. 88. - Contenuto della sentenza1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione «Repubblica italiana». 2. Essa deve contenere: a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata; |
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Art. 89. - Pubblicazione e comunicazione della sentenza1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa. |
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Art. 90. - Pubblicità della sentenza1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto prev |
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LIBRO TERZO – IMPUGNAZIONI |
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TITOLO I - Impugnazioni in generale
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Art. 91. - Mezzi di impugnazione1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i s |
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Art. 92. - Termini per le impugnazioni1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza. |
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Art. 93. - Luogo di notificazione dell'impugnazione1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o, in d |
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Art. 94. - Deposito delle impugnazioni1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice a |
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Art. 95. - Parti del giudizio di impugnazione1. "L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata",N3 a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno inte |
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Art. 96. - Impugnazioni avverso la medesima sentenza1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo. 2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile. |
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Art. 97. - Intervento nel giudizio di impugnazione1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse. |
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Art. 98. - Misure cautelari1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qua |
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Art. 99. - Deferimento all'adunanza plenaria1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio può rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria. “L'adunanza plenaria, |
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TITOLO II - Appello
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Art. 100. - Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza |
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Art. 101. - Contenuto del ricorso in appello1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna |
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Art. 102. - Legittimazione a proporre l'appello1. Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado. |
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Art. 103. - Riserva facoltativa di appello1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per |
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Art. 104. - Nuove domande ed eccezioni1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono |
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Art. 105. - Rimessione al primo giudice1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della senten |
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TITOLO III - Revocazione
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Art. 106. - Casi di revocazione1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili p |
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Art. 107. - Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta |
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TITOLO IV - Opposizione di terzo
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Art. 108. - Casi di opposizione di terzo1. Un terzo N11 può fare opposizione |
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Art. 109. - Competenza |
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TITOLO V - Ricorso per cassazione
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Art. 110. - Motivi di ricorso1. Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. |
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Art. 111. - Sospensione della sentenza1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgen |
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LIBRO QUARTO - OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI |
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TITOLO I - Giudizio di ottemperanza
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Art. 112. - Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti. 2. L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; |
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Art. 113. - Giudice dell'ottemperanza1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e |
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Art. 114. - Procedimento1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza. 2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato. N6 3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata. 4. Il giudice, in caso di accoglimento |
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Art. 115. - Iscrizione di ipoteca |
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TITOLO II - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
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Art. 116. - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi “, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza” N37 il ricorso è proposto entro trenta giorni |
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TITOLO III - Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione
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Art. 117. - Ricorsi avverso il silenzio1. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2. 2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o |
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TITOLO IV - Procedimento di ingiunzione
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Art. 118. - Decreto ingiuntivo1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natu |
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TITOLO V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie
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Art. 119. - Rito abbreviato comune a determinate materie1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; N77 b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali; c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; N112 d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri; e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento; N26 f) |
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Art. 120 - Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a)1. Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d’ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell’articolo 86, comma 1. 2. Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui al |
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Art. 121 - Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni1. Il giudice che annulla l’aggiudicazione o gli affidamenti senza bando di cui al comma 2 dell’articolo 120 dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi: a) se l’aggiudicazione è avvenuta senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022; b) se l’aggiudicazione è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l’omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubbl |
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Art. 122. - Inefficacia del contratto negli altri casi1. Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, e dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definit |
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Art. 123. - Sanzioni alternative1. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 5, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente: a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato con imputazio |
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Art. 124. - Tutela in forma specifica e per equivalente1. L’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e di stipulare il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi de |
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Art. 125. - Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le seguenti previsioni. |
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TITOLO VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali |
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Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
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Art. 126. - Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comu |
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Art. 127. - Esenzione dagli oneri fiscali1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale. |
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Art. 128. - Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica1. Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. |
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Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali
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Art. 129. - Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. N20 2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti. N20 3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza: |
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Capo III – Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
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Art. 130. - Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti: a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti; b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d |
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Art. 131. - Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni1. L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o e |
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Art. 132. - Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribu |
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LIBRO QUINTO - NORME FINALI
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Art. 133. - Materie di giurisdizione esclusiva1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo; 2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni; 3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all'articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241; N15 4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo; 5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato; 6) diritto di accesso ai documenti amministrativi “e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa” N37; a-bis) le controversie relative all'applicazione dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; N13 b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche; c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunic |
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Art. 134. - Materie di giurisdizione estesa al merito1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto: a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Ti |
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Art. 135. - Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; N93 b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; N35 d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 133, comma 1, lettera m) ", nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai |
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Art. 136. - Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun av |
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Art. 137. - Norma finanziaria1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dis |
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ALLEGATO 2 - NORME DI ATTUAZIONE |
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TITOLO I - Registri - Orario di segreteria
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Art. 1. - Registro generale dei ricorsi1. Presso ciascun ufficio giudiziario è tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, no |
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Art. 2. - Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri: a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone; b) il registro delle istanze di prelievo; |
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Art. 4. - Orario1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. |
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TITOLO II - Fascicoli di parte e d'ufficio
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Art. 5. - Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti1. Ciascuna parte, all'atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonché il relativo indice. 2. N50 3. Allorché riceve il deposito dell'atto |
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Art. 6. - Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio1. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato. |
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Art. 7. - Rilascio di copie1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spe |
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TITOLO III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze
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Art. 8. - Ordine di fissazione dei ricorsi1. La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze d |
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Art. 9. - Calendario delle udienze e formazione dei collegi |
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Art. 10. - Toghe e divise1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la |
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Art. 11. - Direzione dell'udienza1. L'udienza è diretta dal presidente del collegio. 2. |
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Art. 12. - Polizia dell'udienza1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non può fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo. |
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TITOLO IV - Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali |
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Art. 13. - Processo telematico1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione v |
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Art. 13-bis. - Misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio di primo grado cui è asseg |
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Art. 13-ter. - Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi sec |
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Art. 13-quater. - Trattazione da remoto1. Fermo quanto previsto dall’ articolo 87, comma 4-bis, del codice, in tut |
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TITOLO V - Spese di giustizia
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Art. 14. - Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l'ammissione anticipa |
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Art. 15. - Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di |
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Art. 16. - Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del pr |
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ALLEGATO 3 - NORME TRANSITORIE |
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TITOLO I - Definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo
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Art. 1. - Nuova istanza di fissazione d'udienza1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procu |
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TITOLO II - Ulteriori disposizioni transitorie
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Art. 2. - Ultrattività della disciplina previgente |
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Art. 3. - Disposizione particolare per il giudizio di appello1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, del codice non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata in vigore |
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ALLEGATO 4 - NORME DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
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Art. 1. - Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 2. - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente: «Art. 83. La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.»; b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12; c) all'articolo 84, primo comma, le parole: «, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato» sono soppresse. 2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti mo |
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Art. 3 - Ulteriori norme di coordinamento1. Omissis 2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 2, comma 8, è sostituito dal seguente: "8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo."; b) l'articolo 15, comma 2, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3"; c) l'articolo 25, comma 5, è sostituito dal seguente: "5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.". 3. Omissis 4. Omissis 5. Omissis 5-bis.) All'articolo 145-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo."; |
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Art. 4 - Ulteriori abrogazioni1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi: 1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638; 2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642; 3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; 4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1 a 4 compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma; da 34 a 47; da 49 a 56 compresi; 5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058; 6) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58, secondo comma; 6-bis) regio decreto 21 aprile 1942, n. 444: articoli da 71 a 74; N18 7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642; 8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10; 9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11; 10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8 compresi; 10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi; 11) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; "da 23 a 27 compresi; " N3 30; 34; da 37 a 40 compresi; |
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