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17/05/2023

L’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture nel nuovo Codice appalti

La disciplina dell'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture è stata riordinata nel nuovo Codice appalti e nel suo Allegato II.14.

Normativa di riferimento
L’esecuzione dei contratti pubblici è trattata nella Parte VI del Libro II del nuovo Codice dei contratti pubblici (artt. 113-126 del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36), il quale è in vigore dal 01/04/2023, mentre le sue disposizioni e relativi allegati acquistano efficacia il 01/07/2023 (si veda Codice dei contratti pubblici 2023: struttura, vigenza e periodo transitorio).
Il Capo II (artt. 31-39) dell’Allegato II.14 del Codice tratta in particolare dell’esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

RUP
Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, l’art. 114, comma 7, del D. Leg.vo 36/2023, prevede che le funzioni e i compiti del direttore dell’esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, il quale provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto.

Direttore dell'esecuzione
Per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni - individuati dall’art. 32 dell’Allegato II.14 al Codice - il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell’esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

Compiti del direttore dell'esecuzione
L’art. 31 dell’Allegato II.14 prevede che il direttore dell’esecuzione esercita il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
Tali attività devono essere esercitate mediante l’utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale.
Sono inoltre attribuiti al direttore dell’esecuzione specifici compiti per l'avvio dell'esecuzione, le verifiche in corso di esecuzione, e l'ultimazione delle prestazioni.

Verifica di conformità
I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di:
- accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice;
- accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Lo svolgimento della verifica di conformità è disciplinato dall'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice, che ne individua i soggetti (RUP, DEC e verificatori di conformità), i termini e le modalità.
L'art. 37 dell'Allegato II.14 tratta dell'emissione e contenuto del certificato di verifica di conformità, mentre l'art. 38 del medesimo allegato prevede che, qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, non si avvalga della facoltà di conferire l’incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione e confermato dal RUP.

Dalla redazione