Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 12/07/2023 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 12/07/2023

Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative.
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1. Premessa e ambito applicativo

L’acquisto di efficacia, a far data dal 1° luglio 2023, delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche d.lgs. n. 36 del 2023), induce ad un opportuno coordinamento interpretativo fra la legislazione introdotta ex novo e la disciplina anch’essa operante i

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2. La normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate

L’articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, prevede che: "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 10 luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal P

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3. La normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate indette da Comuni non capoluogo di provincia

Il secondo ambito normativo che rileva ai presenti fini interpretativi è quello relativo alle procedure di gara indette dai Comuni non capoluogo di provincia ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Allo scopo di avere un quadro esaustivo della normativa de qua, nel dettaglio, si consideri, in primo luogo, l’articolo precitato, il quale dispone che "Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 [del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50], attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L’obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il

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4. Conclusioni e prime indicazioni operative per le stazioni appaltanti

Alla luce di quanto sopra rilevato e di quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, resta, dunque, confermato il regime speciale sull’aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto per le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea indette successivamente al 1° luglio 2023.

L’articolo 225, comma 8, infatti, continua a far salva - per i predetti affidamenti - l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che rinvia all’articolo 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, confermandone, quindi, la specialità rispetto al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotto dagli articoli 62 e 63 e dall’Allegato Il.4 del d.lgs. n. 36/2023.

Fermo quanto sopra rilevato, le indicazioni interpretative fornite non possono esonerare le stazioni appaltanti, anche per gli appalti de quibus, dall’attivarsi tempestivamente per conseguire "a regime" i requisiti di qualificazione previsti dal

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