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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: malfunzionamento piattaforma digitale e proroga termini
PROVA MALFUNZIONAMENTO PIATTAFORMA DIGITALE - L'operatore economico istante ha chiesto all'ANAC se, a fronte del comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale, la s.a. era obbligata a disporre la proroga del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023.
Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 09/10/2024, n. 451, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 25, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 (terzo periodo, che non ha modificato la previgente disciplina dettata dall’art. 79, comma 5-bis, del D. Leg.vo 50/2016) prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento;
- la lett. c), dell'art. 92, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 statuisce che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte sono prorogati in misura adeguata e proporzionale nei casi di cui all’art. 25, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023;
- la gestione di una procedura di gara in forma telematica, richiedendo l’osservanza con diligenza delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico del concorrente i rischi dell’eventuale erroneo utilizzo della piattaforma nonché dell’erroneo inserimento dei dati;
- non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non sia riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore. In tali circostanze, è doverosa la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte (si veda Malfunzionamento piattaforma telematica per caricamento documentazione di gara;
- il meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell’offerta, opera soltanto se (e nella misura in cui) ricorra almeno una delle due seguenti situazioni: a) malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante; b) incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell’offerta (e cioè se per un malfunzionamento del sistema oppure per negligenza dell’operatore economico). Viceversa, il meccanismo di sospensione e proroga non può mai operare in caso di comprovata negligenza dell’operatore economico, il quale - benché reso edotto ex ante (grazie a regole chiare e precise contenute nella lex specialis) delle modalità tecniche di presentazione telematica dell’offerta e dell’opportunità di attivarsi con congruo anticipo - non si è invece attivato per tempo (Sent. T.A.R. Sicilia Palermo 24/06/2024, n. 2038);
- nell'ambito delle gare pubbliche, è necessario adempiere, con scrupolo e diligenza, a quanto previsto dal bando e dalle norme tecniche. La disciplina di gara è posta a garanzia di tutti i partecipanti e il suo erroneo utilizzo rimane a rischio del partecipante nell'ambito della propria autoresponsabilità. La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta. Questo non significa che i partecipanti possano violare la procedura e addurre a giustificazione cause che non coinvolgono in alcun modo la stazione appaltante (Sent. C. Stato 27/02/2024, n. 1924).
Conclusioni ANAC
Nel caso di specie, l'ANAC ha rilevato che dai documenti in atti emergeva che l’istante non avev comprovato il malfunzionamento della piattaforma telematica di negoziazione prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Si poteva dunque escludere un malfunzionamento della piattaforma, mentre non si poteva escludere un erroneo utilizzo della piattaforma, ovvero un erroneo inserimento dei dati da parte dell’istante.
Pertanto, l’omesso invio dell’offerta appariva addebitabile all’istante che non aveva riservato un tempo congruo all’espletamento di tali operazioni. L’impossibilità di presentare l’offerta appariva ascrivibile, dunque, alla scarsa diligenza del concorrente.
Psto quanto sopra, appare conforme all’art. 25, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, la condotta della s.a. che, in assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale, non aveva sospeso né prorogato i termini di presentazione delle offerte.