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22/10/2024

Correttivo al Codice appalti: novità su equo compenso, BIM, revisione prezzi, qualificazione SA

Approvato dal CdM in esame preliminare il “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici, con moltissime novità e modifiche. Segnaliamo in questo contributo quelle attinenti l’equo compenso negli affidamenti SIA, il BIM (innalzata la soglia dal 01/01/2025) e revisione dei prezzi.

CORRETTIVO CODICE APPALTI APPROVAZIONE CDM - Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 21/10/2024 ha approvato in esame preliminare la bozza di decreto “correttivo” al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36, come previsto dall’art. 1 della L. 21/06/2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici), al comma 4, penultimo periodo.
Si tratta di un intervento decisamente ampio. Di seguito un breve excursus di alcune delle novità introdotte, al quale seguiranno specifici approfondimenti sulle tematiche di maggiore interesse.

EQUO COMPENSO E AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA -Il correttivo chiarisce i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (L. 21/04/2023, n. 49) al settore dei contratti pubblici (vedi per ampio panorama della situazione attuale Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura), introducendo specifici criteri per l'affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro.
In particolare si stabilisce che per i contratti in oggetto i corrispettivi - determinati secondo le modalità di cui al D.M. 17/06/2016 (c.d. “Decreto parametri”), sono utilizzati dalle stazioni appaltanti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili.
Si prevede inoltre che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti in oggetto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
A* in relazione al 65% dell'importo a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso (non ribassabile - tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell'importo complessivo, in coerenza con il principio dell'equo compenso);
B* per il restante 35% dell'importo a base di gara, le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara.
Si prevede inoltre l'obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%, in modo da valorizzare la componente relativa all'offerta tecnica e dunque, l'elemento qualitativo della prestazione oggetto dell'affidamento.
Inoltre, il correttivo dispone che all'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale. Ne consegue l'effetto di consentire l'esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell'equo compenso.
Infine, si reintroduce una sorta di previsione riferita al “massimo ribasso”, poiché per i contratti di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.

DIGITALIZZAZIONE E BIM- Le novità introdotte in tema di digitalizzazione puntano a:
* accelerare e semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE);
* chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme (pubbliche o private) che consentono alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Banca dati nazionale di ANAC;
* prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
* accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico;
* rivedere le regole sull’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM - Building Information Modeling), incrementando a decorrere dal 01/01/2025 la soglia relativa all’obbligatorietà del ricorso al medesimo da 1 a 2 milioni di euro e razionalizzando altresì tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’opera.

REVISIONE PREZZI- Si definiscono nuove modalità di individuazione degli indici sintetici grazie ai quali commisurare e parametrare l’incremento degli importi contrattuali.
Al momento attuale, l’art. 60 del D. Leg.vo 36/2023 prevede l’obbligo di inserimento di clausole di revisione prezzi nei documenti iniziali di gara delle procedure di affidamento, disponendo altresì al comma 3 che ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall’Istat:
a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
Vedi Indici Istat, costi di costruzione e tassi di interesse
Con il correttivo si prevede ora che:
* gli indici di costo di cui alla lettera a), sono individuati con provvedimento del MIT sentito l’ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) di cui alla Tabella A dell’Allegato II.2bis (Allegato di nuova introduzione);
* gli indici di prezzo di cui alla lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.
Si prevede a tale proposito che il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. Detto indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento ministeriale di cui sopra, sulla base delle TOL e tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara.
Il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione.
Di seguito la Tabella A dell’Allegato II.2bis.

TOL.1

Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali

TOL.2

Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali

TOL.3

Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico

TOL.4

Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde

TOL.5

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

TOL.6

Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio

TOL.7

Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato

TOL.8

Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno

TOL.9

Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale

TOL.10

Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato

TOL.11

Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature

TOL.12

Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo

TOL.13

Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica

TOL.14

Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione

TOL.15

Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori

TOL.16

Impianti di potabilizzazione e depurazione

TOL.17

Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni

TOL.18

Armamento ferroviario

TOL.19

Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche

TOL.20

Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero

 

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI- Con riferimento alla qualificazione delle stazioni appaltanti, il correttivo introduce molteplici modifiche, volte fra l’altro a contribuire al rispetto degli impegni assunti in sede di adozione del PNRR, tra le quali:
* nuovi requisiti premianti;
* obbligo, per le stazioni appaltanti, di monitorare, a partire dal 01/01/2025, la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto;
* incentivi per le stazioni appaltanti non qualificate che scelgono di avvalersi delle stazioni appaltanti qualificate per affidamenti anche al di sotto delle soglie obbligatorie di qualificazione;
* requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, anche al fine di prevenire stalli di sistema nell’esecuzione;
* erogazione dei corsi di formazione, finalizzati a migliorare la professionalizzazione delle stazioni appaltanti, anche da parte di soggetti privati aventi scopo di lucro;
* istituzione, presso l’ANAC, di un Tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori, con compiti di monitoraggio dell’attività dei soggetti aggregatori, individuazione degli ambiti ove si registra uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attività di committenza e promozione della specializzazione dei soggetti aggregatori.

Dalla redazione