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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Linee guida per le pari opportunità e l’inclusione lavorativa nei contratti pubblici riservati
AMBITO DI APPLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 1, comma 8, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023, sono state adottate le Linee guida di cui al D. P.C.M. 20/06/2023 (G.U. 26/07/2023, n. 173), che definiscono gli strumenti e i meccanismi premiali di cui all’art. 61 del D. Leg.vo 36/2023 e all’art. 1 dell’Allegato II.3 al medesimo D. Leg.vo 36/2023, disposizioni volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in relazione alle procedure relative ai contratti riservati.
OBBLIGHI PREVISTI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA
Di seguito gli obblighi principali previsti dall’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023:
1. SITUAZIONE DI GENERE DEL PERSONALE
- Redazione e produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all’art. 46 del D. Leg.vo 198/2006, per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti. La mancata produzione del rapporto costituisce causa di esclusione dalla gara.
- Consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50. La mancata consegna della relazione non determina l’esclusione, ma l’applicazione delle penali di cui all’art. 1, comma 6, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023, nonché l’impossibilità di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento relative ai contratti riservati.
2. DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
- Presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all’art. 17 della L. 68/1999, per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50. La mancata produzione della dichiarazione e della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 1, comma 6, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023.
Le Linee guida chiariscono che tale obbligo dovrebbe riguardare anche gli operatori da 50 dipendenti in su, con espressa previsione nel bando di gara.
Le Linee guida specificano il contenuto e le modalità di presentazione del rapporto, della relazione e della dichiarazione. Inoltre, precisano che, nonostante gli obblighi si applichino anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, è opportuno che il contenuto degli stessi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.
Il tutto è riepilogato qui di seguito in una tabella riassuntiva.
Tabella riassuntiva degli obblighi di certificazione in capo agli operatori economici
nell’ambito dei contratti riservati
OBBLIGHI | SOGGETTI | SANZIONI |
Redazione e produzione del rapporto sulla situazione del personale | Operatori economici pubblici e privati con oltre 50 dipendenti | Esclusione dalla gara |
Consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile | Operatori economici con 15 o più dipendenti e fino a 50 | Penale economica e impossibilità di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ai contratti riservati |
Presentazione della dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità | Operatori economici con 15 o più dipendenti e fino a 50 (*) | Penale economica |
(*) Anche se l’art. 1, comma 3, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023 sembra limitare tale obbligo agli operatori economici con 15 o più dipendenti e fino ai 50, le Linee guida estendono tale obbligo anche agli operatori con più di 50 dipendenti.
REQUISITO DELLA QUOTA DEL 30% DI ASSUNZIONI IN RELAZIONE ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE
In merito all’obbligo in capo alle aziende, previsto dall’art. 1, comma 4, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023, di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie (occupazione giovanile e occupazione femminile) per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, le Linee guida precisano la natura di tali attività, forniscono chiarimenti ed esempi in merito al calcolo della quota del 30% e dettagliano le possibilità di deroga all’osservanza di tale obbligo.
CLAUSOLE CONTRATTUALI E ULTERIORI REQUISITI PREMIALI DELL’OFFERTA
Le Linee guida forniscono poi:
- modelli di clausole da inserire nel bando di gara, per ciascun obbligo previsto dall’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023;
- esempi di clausole contrattuali di premialità riferite a criteri di valutazione che possono comportare l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerta, ai sensi dell’art. 1, comma 5, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023, da utilizzare nel disciplinare di gara, con ipotesi di modalità di attribuzione dei punteggi.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Il punto 9 delle Linee guida ribadisce e dettaglia l’obbligo, già previsto dall’art. 1, comma 9, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023, di comunicare la notizia dell’avvenuta pubblicazione via PEC, mediante l’invio del link della sezione Amministrazione trasparente in cui sono pubblicati i suddetti documenti, ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità.