Linee guida per le pari opportunità e l’inclusione lavorativa nei contratti pubblici riservati | Bollettino di Legislazione Tecnica
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28/07/2023

Linee guida per le pari opportunità e l’inclusione lavorativa nei contratti pubblici riservati

Con il D.P.C.M. 20/06/2023 sono state adottate le Linee guida che definiscono le modalità e i criteri applicativi per le pari opportunità e l’inclusione lavorativa nei contratti pubblici riservati, indicano misure premiali e predispongono modelli di clausole da inserire nei bandi di gara.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 1, comma 8, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023, sono state adottate le Linee guida di cui al D. P.C.M. 20/06/2023 (G.U. 26/07/2023, n. 173), che definiscono gli strumenti e i meccanismi premiali di cui all’art. 61 del D. Leg.vo 36/2023 e all’art. 1 dell’Allegato II.3 al medesimo D. Leg.vo 36/2023, disposizioni volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in relazione alle procedure relative ai contratti riservati.

OBBLIGHI PREVISTI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA
Di seguito gli obblighi principali previsti dall’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023:

1. SITUAZIONE DI GENERE DEL PERSONALE
- Redazione e produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all’art. 46 del D. Leg.vo 198/2006, per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti. La mancata produzione del rapporto costituisce causa di esclusione dalla gara.
- Consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50. La mancata consegna della relazione non determina l’esclusione, ma l’applicazione delle penali di cui all’art. 1, comma 6, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023, nonché l’impossibilità di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento relative ai contratti riservati.

2. DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
- Presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all’art. 17 della L. 68/1999, per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50. La mancata produzione della dichiarazione e della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 1, comma 6, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023.
Le Linee guida chiariscono che tale obbligo dovrebbe riguardare anche gli operatori da 50 dipendenti in su, con espressa previsione nel bando di gara.

Le Linee guida specificano il contenuto e le modalità di presentazione del rapporto, della relazione e della dichiarazione. Inoltre, precisano che, nonostante gli obblighi si applichino anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, è opportuno che il contenuto degli stessi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.

Il tutto è riepilogato qui di seguito in una tabella riassuntiva.

Tabella riassuntiva degli obblighi di certificazione in capo agli operatori economici
nell’ambito dei contratti riservati

OBBLIGHI

SOGGETTI

SANZIONI

Redazione e produzione del rapporto sulla situazione del personale

Operatori economici pubblici e privati con oltre 50 dipendenti

Esclusione dalla gara

Consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

Operatori economici con 15 o più dipendenti e fino a 50

Penale economica e impossibilità di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ai contratti riservati

Presentazione della dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità

Operatori economici con 15 o più dipendenti e fino a 50 (*)

Penale economica

 

(*) Anche se l’art. 1, comma 3, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023 sembra limitare tale obbligo agli operatori economici con 15 o più dipendenti e fino ai 50, le Linee guida estendono tale obbligo anche agli operatori con più di 50 dipendenti.

REQUISITO DELLA QUOTA DEL 30% DI ASSUNZIONI IN RELAZIONE ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE
In merito all’obbligo in capo alle aziende, previsto dall’art. 1, comma 4, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023, di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie (occupazione giovanile e occupazione femminile) per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, le Linee guida precisano la natura di tali attività, forniscono chiarimenti ed esempi in merito al calcolo della quota del 30% e dettagliano le possibilità di deroga all’osservanza di tale obbligo.

CLAUSOLE CONTRATTUALI E ULTERIORI REQUISITI PREMIALI DELL’OFFERTA
Le Linee guida forniscono poi:
- modelli di clausole da inserire nel bando di gara, per ciascun obbligo previsto dall’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023;
- esempi di clausole contrattuali di premialità riferite a criteri di valutazione che possono comportare l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerta, ai sensi dell’art. 1, comma 5, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023, da utilizzare nel disciplinare di gara, con ipotesi di modalità di attribuzione dei punteggi.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Il punto 9 delle Linee guida ribadisce e dettaglia l’obbligo, già previsto dall’art. 1, comma 9, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023, di comunicare la notizia dell’avvenuta pubblicazione via PEC, mediante l’invio del link della sezione Amministrazione trasparente in cui sono pubblicati i suddetti documenti, ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità.

Dalla redazione