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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Incentivi per funzioni tecniche: chiarimenti ANAC sui criteri di riparto
Quesito
Sono stati chiesti chiarimenti all'ANAC in merito alla disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche contenuta nell’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 (nuovo Codice appalti), con particolare riferimento ai criteri di riparto degli stessi.
Indicazioni ANAC
L'ANAC, con Atto del Presidente del 11/10/2023, ha fornito le seguenti indicazioni:
- l'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 reca una disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche semplificata, negli aspetti procedurali, rispetto alle previsioni dell’art 113 del D. Leg.vo 50/2016, nell’ottica di garantire maggiore speditezza nell’ambito di una corretta ed effettiva erogazione degli incentivi;
- l'art. 45, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che i criteri del riparto degli incentivi, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti;
- il nuovo quadro normativo non impone dunque più l'obbligo di destinare le risorse per gli incentivi ad un apposito fondo, né di ripartire le risorse con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti (come in precedenza previsto dall'art. 113 del D. Leg.vo 50/2016);
- la Relazione del Consiglio di Stato del 07/12/2022 ha precisato che gli incentivi per funzioni tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione;
- rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale;
- infatti, la formulazione dell'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 è volta a rimuovere un obbligo procedurale specifico ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell’ambito della gestione degli incentivi;
- inoltre, l’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 va letto in combinato disposto con l’art. 1, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, ai sensi del quale il principio del risultato costituisce criterio prioritario anche per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva;
- pertanto, l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato.
Sul tema, si veda anche Incentivi per funzioni tecniche tra vecchio e nuovo Codice appalti.