Incentivi per funzioni tecniche: chiarimenti ANAC sui criteri di riparto | Bollettino di Legislazione Tecnica
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25/10/2023

Incentivi per funzioni tecniche: chiarimenti ANAC sui criteri di riparto

Con riferimento al nuovo Codice appalti, l'ANAC ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche.

Quesito
Sono stati chiesti chiarimenti all'ANAC in merito alla disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche contenuta nell’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 (nuovo Codice appalti), con particolare riferimento ai criteri di riparto degli stessi.

Indicazioni ANAC
L'ANAC, con Atto del Presidente del 11/10/2023, ha fornito le seguenti indicazioni:
- l'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023  reca una disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche semplificata, negli aspetti procedurali, rispetto alle previsioni dell’art 113 del D. Leg.vo 50/2016, nell’ottica di garantire maggiore speditezza nell’ambito di una corretta ed effettiva erogazione degli incentivi;
- l'art. 45, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che i criteri del riparto degli incentivi, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti;
- il nuovo quadro normativo non impone dunque più l'obbligo di destinare le risorse per gli incentivi ad un apposito fondo, né di ripartire le risorse con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti (come in precedenza previsto dall'art. 113 del D. Leg.vo 50/2016);
- la Relazione del Consiglio di Stato del 07/12/2022 ha precisato che gli incentivi per funzioni tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione;
- rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale;
- infatti, la formulazione dell'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 è volta a rimuovere un obbligo procedurale specifico ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell’ambito della gestione degli incentivi;
- inoltre, l’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 va letto in combinato disposto con l’art. 1, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, ai sensi del quale il principio del risultato costituisce criterio prioritario anche per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva;
- pertanto, l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato.

Sul tema, si veda anche Incentivi per funzioni tecniche tra vecchio e nuovo Codice appalti.

Dalla redazione