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14/12/2023

Appalti pubblici: affidamento esterno di servizi tecnici e calcolo del relativo importo

L'ANAC fornisce chiarimenti sull'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Fattispecie
L'amministrazione richiedente ha rappresentato la necessità di affidare a professionisti esterni l’incarico di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro, valore oltre il quale, ai sensi dell’art. 114 del D. Leg.vo 36/2023 (il Codice), il direttore dei lavori non può svolgere anche il compito di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. L’istante ha chiesto se la procedura di affidamento del servizio dovesse comprendere sia l’incarico di direzione lavori sia l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o se, in alternativa, si potesse procedere con due distinti affidamenti.

Parere ANAC
L'ANAC, con il parere del 29/11/2023, n. 60, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 114, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori;
- l'art. 114, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 specifica che, nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal Codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia;
- dunque, come anche evidenziato nella Relazione illustrativa del 07/12/2022, solo in caso di lavori di importo non superiore ad un milione di euro e che non presentino il carattere della complessità e rischi di interferenze, il direttore dei lavori - se in possesso dei prescritti requisiti - può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; in caso contrario, per lo svolgimento di tale ultimo incarico, è prevista la nomina di un direttore operativo, in possesso dei predetti requisiti, con le modalità stabilite dal Codice;
- le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l’attività di direzione dei lavori in via prioritaria ai propri dipendenti o, in mancanza, ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche;
- se l’amministrazione non dispone delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l’incarico è affidato con le modalità previste dal Codice;
- l’art. 14, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 stabilisce che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalle stazioni appaltanti; tale calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto e deve, pertanto, essere effettuato tenendo conto di tutte le prestazioni che saranno oggetto del contratto e del relativo importo;
- la corretta individuazione dell’importo a base di gara costituisce un obbligo per la stazione appaltante, quale adempimento necessario sia per rendere edotto il mercato del valore economico dell’appalto posto in gara (in modo da consentire la formulazione di offerte adeguate e sostenibili), sia per calibrare correttamente i requisiti per la partecipazione, sia per l’individuazione del giusto procedimento di gara;
- l'art. 14, comma 6, del D. Leg.vo 36/2023 precisa che la scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino;
- per stabilire la normativa applicabile all’affidamento di incarichi di progettazione è necessario verificare se gli stessi siano o meno riferiti ad un medesimo intervento. In tale circostanza l’importo presunto della prestazione deve essere calcolato cumulativamente, ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto e devono essere applicate le procedure previste per l’importo totale dei servizi da affidare;
- ai fini dell’individuazione della procedura da espletare per l’affidamento degli incarichi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, la stazione appaltante è tenuta alla stima preventiva ed unitaria dell’importo totale dei servizi;
- la stazione appaltante, pur essendo libera di frazionare l’appalto, deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara;
- la stazione appaltante, in particolare, dovrà fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell’affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti.

Posto quanto sopra, in risposta al quesito posto, riferito essenzialmente alla possibilità di affidare separatamente i diversi servizi tecnici connessi ad un unico intervento, l'ANAC ha evidenziato che l’importo degli stessi deve essere calcolato cumulativamente e, ai fini del relativo affidamento, devono essere applicate le procedure previste dal Codice per l’importo totale dei servizi da affidare.

Dalla redazione