Appalti pubblici: valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara | Bollettino di Legislazione Tecnica
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07/10/2024

Appalti pubblici: valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara

In tema di appalti pubblici, il MIT ha fornito chiarimenti in merito all'inviolabilità del divieto di rivalutare le offerte tecniche dopo aver conosciuto l’offerta economica.

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - Con il quesito del 26/09/2024, n. 2951, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto se:
1. sia ammissibile una nuova valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione di gara dopo l'apertura delle offerte economiche, in assenza di manifesti e palesi irregolarità formali e/o di calcolo inerenti ai giudizi espressi sulle offerte tecniche;
2. nella fase antecedente l'apertura delle offerte economiche la commissione di gara possa autonomamente riesaminare e/o rivalutare i giudizi resi in ordine alle offerte tecniche.

Risposta al quesito 1
Con risposta al primo quesito, il MIT ha indicato che:
- secondo la giurisprudenza formatasi sotto il previgente Codice appalti (di cui al D. Leg.vo 50/2016), la commissione di gara è titolare di un potere di correzione di errori materiali o calcolo, da esercitarsi entro determinati limiti e fino a che non sia intervenuta l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante;
- non è consentito alla commissione di gara una nuova valutazione delle offerte tecniche dopo che sia stata effettuata l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, poiché il divieto di rivalutare le offerte tecniche dopo aver conosciuto l’offerta economica è inviolabile, trattandosi dell’immediato corollario dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e par condicio;
- l’unica eccezione deve ritenersi essere il solo caso della correzione di errore materiale o di calcolo, o di annullamento della prima aggiudicazione, ai sensi dell'art 93, comma 6, del D. Leg.vo 36/2023.

Risposta al quesito 2
In relazione al secondo quesito, la commissione di gara può riesaminare e/o rivalutare i giudizi resi sulle offerte tecniche prima che si sia proceduto all’esame delle offerte economiche, purché non si proceda alla apertura delle buste economiche fino a che non sia esaurita la fase di esame delle offerte tecniche, e purché la commissione fornisca adeguata motivazione circa le ragioni che l’abbiano indotta a tale riesame e/o rivalutazione, anche al fine di garantire la trasparenza.

Dalla redazione