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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 28/02/1985, n. 47
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- Sent. Corte Cost. 03/10/2024, n. 160
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. 01/08/2002, n. 185)
- D.L. 23/11/2001, n. 411 (L. 31/12/2001, n. 463)
- D.P.R. 06/06/2001, n. 380
- L. 18/02/1999, n. 28
- L. 23/12/1996, n. 662
- L. 23/12/1994, n. 724
- D.L. 30/09/1994, n. 564 (L. 30/11/1994, n. 656)
- D.L. 30/12/1993, n. 557 (L. 26/02/1994, n. 133)
- D.L. 05/10/1993, n. 398 (L. 04/12/1993, n. 493)
- D.L. 23/01/1993, n. 16 (L. 24/03/1993, n. 75)
- D.L. 18/01/1993, n. 8 (L. 19/03/1993, n. 68)
- D.L. 30/12/1991, n. 417 (L. 06/02/1992, n. 66)
- L. 31/05/1990, n. 128
- L. 10/02/1989, n. 48
- D.L. 12/01/1988, n. 2 (L. 13/03/1988, n. 68)
- D.L. 20/11/1985, n. 656 (L. 24/12/1985, n. 780)
- D.L. 23/04/1985, n. 146 (L. 21/06/1985, n. 298)
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CAPO I - NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA. SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI |
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Art. 1. - (Legge-quadro)1. Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo della attività urbanistica ed edili |
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Art. 3 |
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Art. 4 |
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Art. 5 |
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Art. 6 |
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Art. 7 |
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Art. 8 |
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Art. 9 |
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Art. 10 |
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Art. 11 |
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Art. 12 |
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Art. 13 |
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Art. 14 |
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Art. 15 |
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Art. 16 |
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Art. 17 |
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Art. 18 |
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Art. 19 |
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Art. 20 |
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Art. 21 |
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Art. 22 |
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Art. 23. - (Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici)1. Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, quali aree del territorio debbano essere assoggettate a particolare controllo periodico dell’attività urban |
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CAPO II SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE URBANISTICHE ED EDILIZIE |
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Art. 24. - (Strumenti per cui non è richiesta l’approvazione regionale)1. Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, |
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Art. 25. - (Semplificazione delle procedure)1. Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che: a) prevedono procedure semplificate per l’approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strument |
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Art. 26. |
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Art. 27 |
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Art. 28. - (Valore venale dell’immobile)L’ufficio tecnico erariale è tenuto a determinare, entro centoventi giorni dalla richiesta del comune, il valore venale degli imm |
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CAPO III - RECUPERO URBANISTICO DI INSEDIAMENTI ABUSIVI |
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Art. 29. - (Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle regioni)1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1° ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale. Le varianti devono tener conto dei seguenti principi fondamentali: a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria; b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambi |
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Art. 30. - (Facoltà e obblighi dei comuni)1. In luogo della indennità di esproprio i proprietari di lotti di terreno, vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti di cui all’articolo 29, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili nell’ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima a |
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CAPO IV - OPERE SANABILI. SOGGETTI LEGITTIMATI. CONSERVAZIONE DEI RAPPORTI SORTI SULLA BASE DI DECRETI LEGGE NON CONVERTITI |
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Art. 31. - (Sanatoria delle opere abusive)1. Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o l’autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite: a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse |
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Art. 32. - (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo)1. Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte. 2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: |
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Art. 33. - (Opere non suscettibili di sanatoria)1. Le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: |
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Art. 34. - (Somma da corrispondere a titolo di oblazione)1. I soggetti di cui al primo e terzo comma dell’articolo 31 hanno titolo, fermo il disposto di cui all’articolo 37, a conseguire la concessione o l’autorizzazione in sanatoria delle opere abusive previo versamento all’erario a titolo di oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell’allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l’opera abusiva è stata ultimata. 2. Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma dovuta a titolo di oblazione di cui all’allegata tabella è moltiplicata per 1,2 per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200 metri quadrati. 3. Qualora l’opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, la som |
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Art. 35. - (Procedimento per la sanatoria)1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 giugno 1987 N20. La domanda è corredata dalla prova dell’eseguito versamento dell’oblazione nella misura dovuta secondo l’allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell’oblazione, quale prima rata. N59 2. Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983 la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all’entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento. 3. Alla domanda devono essere allegati: a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l’autorizzazione in sanatoria; b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite. "Qualora l’opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; N60 c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell’ipotesi di cui al terzo comma dell’articolo 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell’ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 36; d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell’impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell’articolo 34; |
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Art. 36. - (Rateizzazione)1. Nell’ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l’ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all’atto della presentazione de |
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Art. 37. - (Contributo di concessione)1. Il versamento dell’oblazione non esime i soggetti di cui all’articolo 31, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall’articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ove dovuto. |
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Art. 38. - (Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria)1. La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all’articolo 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell’articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative. 2. N24 L’oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all’articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazion |
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Art. 39. - (Effetti del diniego di sanatoria)L’effettuazione dell’oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui |
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Art. 40. - (Mancata presentazione dell’istanza)1. Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l'oblazione dovuta. N51 2. Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi n |
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Art. 41 - (Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni)1. Ai fini della commerciabilità dei beni, possono essere stipulati gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967 per i quali sia esibita idonea certificazione rilasciata dall’autorità competente che attesti l’avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi de |
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Art. 43. - (Procedimenti in corso)1. L’esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l’impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoriaN10. |
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CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 45 |
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Art. 46 |
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Art. 47 |
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Art. 47-bis. - (Dichiarazioni dei rappresentanti) |
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Art. 48. - (Disposizione transitoria) |
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Art. 49. - (Sanatorie regionali)Coloro che abbiano già conseguito sanatorie in base alla normativa regionale vigente hanno diritto a detrarre l’importo delle som |
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Art. 50. - (Variazioni di bilancio)Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Art. 52. - (Iscrizione al catasto)1. N28 2. Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore dell |
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Tabella A
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