Sent. C. Cass. pen. 01/12/1992, n. 1984 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 01/12/1992, n. 1984

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Demolizione - Ordine del giudice penale - Natura di sanzione amministrativa e non di pena accessoria 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Demolizione - Ordine del giudice penale - Patteggiamento - Inammissibilità
1. L'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, previsto dall'art. 7 ultimo comma L. 28 febbraio 1985 n. 47, nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 17 lett. b) L. 28 gennaio 1977 n. 10 come modificato dall'art. 20 legge n. 47 del 1985, ha natura di sanzione amministrativa e non di pena accessoria; esso quindi trova applicazione anche nel caso di patteggiamento, non ostandovi il disposto di cui all'art. 445, 1° c., C.p.p., che vieta, tra l'altro, l'applicazione, con la sentenza che recepisce l'accordo delle parti, di pene accessorie. 2. In tema di patteggiamento, è da escludere che l'accordo delle parti debba estendersi a tutti gli effetti, penali e non penali, della sentenza che lo recepisca, essendo al contrario da ritenere che siano rimesse alla valutazione delle parti solo la determinazione della pena e l'eventuale sospensione condizionale, mentre gli effetti di detta sentenza, siccome disciplinati direttamente dalla legge (art. 445 C. p.p.), non possono formare oggetto di patteggiamento. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la Corte ha affermato che, nel caso di applicazione della pena per reato urbanistico consistito nella realizzazione di opere abusive, la demolizione di tali opere, prevista dall'art. 7 u.c. L. 28 febbraio 1985 n. 471 come conseguenza obbligatoria, di carattere amministrativo, di detta pronuncia, deve essere disposta indipendentemente dalla circostanza che essa sia rientrata o meno nell'accordo delle parti)

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