Sent. C. Cass. 02/12/1995, n. 12459 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 02/12/1995, n. 12459

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Prescrizioni di regolamento integrativo del Codice civile - Violazione - Effetti - Accertamento dell'esistenza di danno - Non occorre. 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanatoria ex L. 1985 n. 47 - Effetti.
1. In tema di osservanza delle distanze tra costruzioni, ove le stesse siano prescritte da un regolamento edilizio integrativo del Codice civile, nessuna indagine deve essere svolta per accertare se dalla violazione della norma regolamentare sia derivato o meno un danno al fondo del vicino e se questo sia o meno edificabile, in quanto le disposizioni sulle distanze legali non lasciano al giudice alcun margine di valutazione in ordine ai pregiudizi prodotti dalla loro inosservanza, avuto riguardo alle finalità di natura pubblicistica cui dette disposizioni si ispirano. 2. I provvedimenti di condono edilizio di cui all'art. 31 L. 28 febbraio 1985 n. 47, essendo emanati sempre con salvezza dei diritti dei terzi ed essendo diretti soltanto alla regolamentazione dei rapporti tra il privato costruttore e la P.A., non privano il proprietario del fondo contiguo leso dalla violazione delle norme sulle distanze legali del diritto di chiedere ed ottenere l'abbattimento delle opere illegittime.

1. Conf. Cass. 27 febbraio 1995 n. 2294 R 1a. Come nota 1a. a C. Stato V 13 novembre 1995 n. 1556.R 2. Conf. Cass. 13 aprile 1995 n. 4270.R 2a. Come nota 1a. e 2a. a C. Stato V 3 ottobre 1995 n. 1372.R
Cod. civ. artt. 872 e 873 ; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 31 R

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