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Sent. C. Cass. pen. 21/06/1995, n. 3757

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In sanatoria - Rilascio dopo sentenza definitiva di condanna penale - Effetti.
1. La sanatoria edilizia intervenuta dopo la sentenza definitiva di condanna non determina effetti diversi da quelli previsti nell'art. 38 terzo e quarto comma L. 28 febbraio 1985 n. 47 (iscrizione dell'oblazione nel casellario giudiziale, irrilevanza della condanna ai fini della recidiva e della sospensione condizionale della pena), onde è da escludere che ad essa conseguano l'estinzione del reato o della pena. (Fattispecie in tema di condono previsto dal D.L. n. 551 del 1994).


L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 38, 3° e 4° c. R; D.L. 27 settembre 1994 n. 551

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