Sent. C. Stato 11/10/2006, n. 6060 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 11/10/2006, n. 6060

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Materiale o formale - Criterio distintivo. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento - Necessità. 3. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Ordine di sospensione dei lavori - Effetti.
1. L’art. 18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 disciplina due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa all’inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, c.d. formale, si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita, o altri atti equiparati, del terreno in lotti (che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio), creando così una variazione in senso accrescitivo sia del numero dei lotti che in quello dei soggetti titolari del diritto sul bene. 2. L’individuazione della fattispecie abusiva presuppone l’accertamento in punto di fatto di una pluralità di elementi, sia per quanto attiene la c.d. lottizzazione materiale, sia per quanto concerne la c.d. lottizzazione formale o cartolare: la complessità e la obiettiva difficoltà di tali indagini impongono necessariamente la partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, per consentire loro la proposizione delle opportune osservazioni e deduzioni volte alla corretta individuazione e interpretazione dei fatti e per l’adozione del giusto procedimento. 3. Gli effetti del provvedimento di sospensione di cui all’art. 18, comma 7 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, non possono essere considerati semplicisticamente interinali o cautelari, contenendo detto provvedimento un accertamento definitivo circa l’intervenuta lottizzazione abusiva di terreni e svolgendo quindi una funzione di qualificazione giuridica della situazione di fatto che costituisce (salvo che non intervenga una sua revoca entro i successivi novanta giorni) il presupposto logico-giuridico del successivo provvedimento di acquisizione delle aree lottizzate al patrimonio indisponibile.

Ved. C. Stato V 24 ottobre 1996 n. 1283 R Ved. C. Stato V 11 maggio 2004 n. 2953,[R=WCS11MA042953] 29 gennaio 2004 n. 296.[R=WCS29GE04] Ved. anche C. Stato V 23 febbraio 2000 n. 948. [R=WCS23F00948]
(L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 18) R (Cost. art. 97; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 18) (L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 18, c. 7)

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