Sent. C. Cass. pen. 18/11/1993, n. 2469 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 18/11/1993, n. 2469

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In sanatoria - Legittimità. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In sanatoria - Accertamento di conformità agli strumenti urbanistici - Necessità. 3. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Completamento lavori - Momento di ultimazione - Individuazione.
1. La legittimità della concessione edilizia in sanatoria può essere accertata dal giudice penale, poiché il provvedimento viene ad incidere sulla fattispecie tipica penale, determinandone l'estinzione. 2. La concessione edilizia in sanatoria è illegittima, quando manchi l'accertamento di conformità agli strumenti urbanistici; tale indagine è indispensabile anche per gli edifici integralmente demoliti e ricostruiti, poiché nella realizzazione della nuova opera vanno rispettati gli standards urbanistici vigenti nel tempo della concreta esecuzione dei lavori. (Nella specie la Corte ha ritenuto che nella regione Abruzzo tale obbligo di rispetto delle norme di disciplina dello strumento di pianificazione sia stabilito anche all'art. 30 L.R. 12 aprile 1983 n. 18). 3. Il sequestro preventivo, diretto ad impedire la prosecuzione del reato edilizio, può essere disposto fino alla ultimazione dei lavori, che si verifica con il completamento delle opere di rifinitura interna; tale interpretazione è confermata dalla eccezionalità della previsione contraria, concernente i casi di sanatoria di fabbricati costruiti prima dell'1 ottobre 1983 (art. 31 L. 28 febbraio 1985 n. 47) e dalla esclusione della necessità del provvedimento amministrativo, soltanto per le opere interne poste in essere in fabbricati già esistenti (e non in corso) e non abusivi (art. 26 L. cit.).


L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 31 R

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