La legge 28 febbraio 1985, n. 47,R recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, è già in fase di avanzata attuazione. Il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi e la sanatoria degli illeciti edilizi (previsti rispettivamente nei capi III e IV della legge) rimuovono l'antigiuridicità degli abusi irreversibilmente commessi con la costruzione di opere non conformi alla disciplina di piano e dell'edificazione e, in tal guisa, cassano lesioni ormai consumate all'interesse pubblico. La legge peraltro, non è (e non potrebbe essere) intesa a consentire che dagli edifici sanati si continuino a scaricare acque impure in modi impropri o si producano immissioni comunque pericolose per la salute pubblica, procurando danni permanenti e progressivi all'ambiente. Ed anzi, l'attuazione della stessa può e deve costituire occasione per le autorità preposte alla tutela dell'igiene ambientale e del corretto assetto del territorio per operare la necessaria verifica - con la conoscenza delle situazioni di fatto - delle occorrenze utili a ripristinare e ad assicurare la salubrità dell'ambiente.
Ed infatti la legge non deroga e non consente infrazioni ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 nè alle disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319, Rsulla tutela delle acque dall'inquinamento, o a quelle del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in materia di smaltimento di rifiuti o a quelle relative alla protezione