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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP1858
Sent. C. Cass. pen. 12/10/1993, n. 72
Sent. C. Cass. pen. 12/10/1993, n. 72
1. Edilizia ed urbanistica - Certificato di abitabilità - Accertamenti da compiere per il rilascio. 2. Edilizia ed urbanistica - Certificato di abitabilità - Mancanza - Reato ex art. 221 T.U. n. 1265/1934 - Natura permanente. 3. Edilizia ed urbanistica - Abusi - reato - Estinzione per oblazione - Configurabilità. 4. Edilizia ed urbanistica - Certificato di abitabilità - Mancanza - Reato ex art. 221 T.U. n. 1265/1934 - Natura permanente - Pagamento oblazione - Estinzione - Esclusione. 5. Edilizia ed urbanistica - Bellezze naturali - Distruzione o deturpamento - Per opera che altera conformazione originaria del paesaggio - Configurabilità.
1. Il disposto dell'art. 221 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 protegge sia l'interesse igienico-sanitario sia quello urbanistico; infatti il rilascio della licenza di abitabilità presuppone non solo che i muri siano convenientemente, prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità, ma anche che risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, sicché la previa attestazione richiesta all'ufficiale sanitario ed al tecnico comunale non si limita all'accertamento della congruità degli apprestamenti igienico-sanitari ma si estende anche all'esame dell'intero progetto. (La Cassazione ha altresì evidenziato che le condizioni igieniche presuppongono stabilità e sicurezza dell'edificio e che sarebbe incongruo dichiarare abitabile, perché rispondente alle condizioni igieniche, un edificio pericolante o, comunque, carente sotto il profilo strutturale).
2. Il reato di cui all'art. 221 T.u. 27 luglio 1934 n. 1265, ha natura permanente, potendo lo stato di consumazione esser mantenuto con condotta volontaria del colpevole; invero, la lesione dei beni tutelati da detta norma - che protegge sia l'interesse igienico-sanitario che quello urbanistico - non solo può perdurare nel tempo, essendo l'abitabilità requisito coessenziale degli immobili destinati ad ospitare l'uomo, ma altresì cessare per fatto del colpevole che smetta di adibire ad abitazione l'edificio sfornito di licenza ovvero ottenga il successivo rilascio di questa.
3. In tema di condono edilizio previsto dalla L. 28 febbraio 1985 n. 47, il silenzio dell'Amministrazione comunale protrattosi per ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda di condono ed il versamento della somma dovuta ed autodeterminata ai sensi dell'art. 35 della legge cit. determinano, in virtù del disposto del successivo art. 38, l'estinzione del reato di cui all'art. 17 lett. b) L. 28 gennaio 1977 n. 10 e dei connessi reati di cui alla L. 2 febbraio 1974 n. 64 e art. 221 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265. (La Cassazione ha precisato che al giudice penale è inibito di accertare se le opere siano o meno suscettibili di sanatoria - trattandosi di valutazione riservata in via esclusiva alla amministrazione comunale - dovendo egli solo verificare la tempestività della domanda di sanatoria e l'avvenuto versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione).
4. Attesa la natura del reato permanente, in cui la condotta e l'evento si presentano come un complesso unitario sostenuto dalla volontà di protrarre nel tempo la violazione, le cause estintive del reato operano sullo stesso soltanto se la permanenza sia cessata. (Nella specie, la Cassazione ha ritenuto che a seguito dell'oblazione prevista dall'art. 38 L. 28 febbraio 1985 n. 47, si fossero estinti il reato edilizio ed altri connessi, rientranti tra quelli considerati dalla succitata norma, salvo quello di cui all'art. 221 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 giacché la consumazione di questo si era protratta anche dopo il verificarsi della causa estintiva in parola, e, conseguentemente, ha ritenuto legittima l'affermazione della responsabilità del ricorrente in ordine a tale reato nonché a quello di cui all'art. 734 C.p., con esso legato dal nesso della continuazione, e che, in mancanza di tale nesso, sarebbe, invece, risultato estinto per prescrizione).
5. Per la sussistenza del reato di cui all'art. 734 C.p. non è necessario che l'alterazione del luogo protetto abbia carattere primario, potendo anche l'opera abusiva seguire altre e così concorrere ad alterare la conformazione originaria del passaggio.
L. 2 febbraio 1974 n. 64 R; L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 17 R C.p. art. 74; L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38R 1. a 4. T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 221 |
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