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Sent. C. Stato 04/10/1994, n. 1100

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanatoria - Domanda - Effetto sospensivo ex art. 44 L. 1985 n. 47 - Presupposti.
1. La disposizione dell'art. 44 L. 28 febbraio 1985 n. 47, secondo cui in attesa della definizione delle domande di condono per gli abusi edilizi consumati sono sospesi i relativi provvedimenti amministrativi sanzionatori, trova applicazione per gli interventi edilizi compiuti alla data del 1° ottobre 1983 per cui rientra nei poteri dell'Amministrazione competente, oltre che del giudice adito, verificare l'astratta riconducibilità dell'opera di cui trattasi fra quelle ammesse alla sanatoria, escludendosi ogni conseguente automaticità dell'effetto sospensivo in relazione ad opere edilizie certamente non sanabili, quali quelle realizzate dopo il 1° ottobre 1983.


L. 28 febbraio 1985 n. 47 R

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