Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 23/12/1996, n. 662
L. 23/12/1996, n. 662
L. 23/12/1996, n. 662
L. 23/12/1996, n. 662
L. 23/12/1996, n. 662
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 18/09/2024, n. 139
- D.L. 18/10/2023, n. 145 (L. 15/12/2023, n. 191)
- L. 29/12/2022, n. 197
- D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51)
- L. 30/12/2021, n. 234
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D.L. 08/04/2020, n. 23 (L. 05/06/2020, n. 40)
- D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27)
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172)
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- L. 28/06/2012, n. 92
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012 n. 134)
- D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214)
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
- L. 06/08/2008, n. 133
- D.P.R. 14/05/2007, n. 88
- L. 11/11/2003, n. 310
- L. 12/12/2002, n. 273
- D.P.R. 06/06/2001, n. 380
- D.P.R. 08/06/2001, n. 327
- L. 23/02/2001, n. 29
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 23/12/1999, n. 488
- L. 17/05/1999, n. 144
- L. 30/04/1999, n. 136
- L. 13/05/1999, n. 133
- L. 18/02/1999, n. 28
- L. 23/12/1998, n. 448
- D. Leg.vo 10/04/1998, n. 137
- D. Leg.vo 31/03/1998, n. 114
- L. 30/03/1998, n. 61
- L. 27/12/1997, n. 449
- D.Leg.vo 15/12/1997, n. 446
- L. 07/08/1997, n. 266
- L. 28/05/1997, n. 140
- L. 23/05/1997, n. 135
- L. 28/02/1997, n. 30
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1. - Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza
|
|
Art. 1 - Comma 1 - Comma 55 - Omissis
|
|
Art. 1 - Comma 5656. Le disposizioni di cui all'articolo 58, co |
|
Art. 1 - Comma 56-bis56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cu |
|
Art. 1 - Comma 5757. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle va |
|
Art. 1 - Comma 5858. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale “può essere concessa dall'amministrazione” N29 entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolg |
|
Art. 1 - Comma 58-bis58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con dec |
|
Art. 1 - Comma 58-ter58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della |
|
Art. 1 - Comma 5959. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costitu |
|
Art. 1 - Comma 6060. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordi |
|
Art. 1 - Comma 6161. La violazione del divieto di cui, al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate n |
|
Art. 1 - Comma 6262. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza |
|
Art. 1 - Comma 6363. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attivit� |
|
Art. 1 - Comma 6464. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non in |
|
Art. 1 - Comma 6565. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui |
|
Art. 1 - Comma 66 - Comma 267 - Omissis
|
|
Art. 2 - Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo |
|
Art. 2 - Comma 1 - Comma 27 - Omissis
|
|
Art. 2 - Comma 2828. N24 |
|
Art. 2 - Comma 29 - Comma 36 - Omissis
|
|
Art. 2 - Comma 3737. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «volumetria iniziale» sono aggiunte le seguenti: «o assentita»; b) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertament |
|
Art. 2 - Comma 3838. I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono |
|
Art. 2 - Comma 4141. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, g |
|
Art. 2 - Comma 4242. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagame |
|
Art. 2 - Comma 43 |
|
Art. 2 - Comma 4444. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 39, comma 7 della |
|
Art. 2 - Comma 4545. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del |
|
Art. 2 - Comma 4646. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ] e al |
|
Art. 2 - Comma 47 |
|
Art. 2 - Comma 4848. I comuni sono tenuti a iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della sp |
|
Art. 2 - Comma 4949. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo acc |
|
Art. 2 - Comma 5050. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili dann |
|
Art. 2 - Comma 5555. In caso di inadempienze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'attuazione di quanto previsto da |
|
Art. 2 - Comma 5656. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati all |
|
Art. 2 - Comma 5858. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi |
|
Art. 2 - Comma 6060. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Procedure per il rilascio della concessione edilizia). - 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione. 2. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti. 3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto. 4. La concessione edilizia è rilasciata entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia |
|
Art. 2 - Comma 6161. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla |
|
Art. 2 - Comma 6262. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzion |
|
Art. 2 - Comma 6363. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate: a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal |
|
Art. 2 - Comma 6565. Con decreto del ministro dei lavori pubblici da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con |
|
Art. 2 - Comma 6666. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle |
|
Art. 2 - Comma 6767. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla |
|
Art. 2 - Comma 6868. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, l |
|
Art. 2 - Comma 6969. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, |
|
Art. 2 - Comma 7070. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 |
|
Art. 2 - Comma 71 |
|
Art. 2 - Comma 7272. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla |
|
Art. 2 - Comma 7575. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legg |
|
Art. 2 - Comma 7676. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articol |
|
Art. 2 - Comma 7777. Gli uffici pubblici o enti preposti alla realizzazione di opere pubbliche sono tenuti a convocare una conferenza di servizi, ent |
|
Art. 2 - Comma 7878. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere a), b), ed c) e dei commi 65, 66, 67 e 68 nonché per tutti gli altri programmi di edil |
|
Art. 2 - Comma 7979. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui al comma 63, lettera e). |
|
Art. 2 - Comma 8080. Gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) comunque denominati, per i quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto fi |
|
Art. 2 - Comma 8181. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare: a) l'entità del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative agli ammortament |
|
Art. 2 - Comma 8282. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione o dalla |
|
Art. 2 - Comma 8383. Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate |
|
Art. 2 - Comma 8484. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli Iacp i |
|
Art. 2 - Comma 8585. Le somme e i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli Iacp, iscritti i |
|
Art. 2 - Comma 8686. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle |
|
Art. 2 - Comma 8787. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna è concesso alla concessionaria Società a |
|
Art. 2 - Comma 8888. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla |
|
Art. 2 - Comma 8989. N27 |
|
Art. 2 - Comma 9090. N28 |
|
Art. 2 - Comma 9191. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in misura superiore al |
|
Art. 2 - Comma 9292. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente le |
|
Art. 2 - Comma 9393. N32 |
|
Art. 2 - Comma 9494. N33 |
|
Art. 2 - Comma 9696. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le amministrazioni dello Stato e su conforme parere della Con |
|
Art. 2 - Comma 9797. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato l |
|
Art. 2 - Comma 98 - Omissis
|
|
Art. 2 - Comma 9999. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate anche per |
|
Art. 2 - Comma 100100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare: a) N25 una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di b |
|
Art. 2 - Comma 101 - Comma 103 - Omissis
|
|
Art. 2 - Comma 104104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati en |
|
Art. 2 - Comma 105105. Le risorse di cui al comma 104 sono utilizzate prioritariamente per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale di in |
|
Art. 2 - Comma 106106. Il ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di T |
|
Art. 2 - Comma 107107. Con decreto del ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province |
|
Art. 2 - Comma 108108. Le risorse finanziarie relative a opere appaltate entro la data di entrata in vigore della presente legge sui fondi dell'ex Age |
|
Art. 2 - Comma 109 - Omissis
|
|
Art. 2 - Comma 110110. La disciplina di cui ai commi 103, 104 e 105 si applica, relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibi |
|
Art. 2 - Comma 111 - Comma 127 - Omissis
|
|
Art. 2 - Comma 128128. Le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare, da cessione |
|
Art. 2 - Comma 129129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al comma 128 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 |
|
Art. 2 - Comma 131 - Comma 184 - Omissis
|
|
Art. 2 - Comma 185185. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è |
|
Art. 2 - Comma 186 - Comma 202 - Omissis
|
|
Art. 2 - Comma 203203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti: a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti a un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza; b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale |
|
Art. 2 - Comma 204204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lett |
|
Art. 2 - Comma 205205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le |
|
Art. 2 - Comma 206206. Il Cipe, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindic |
|
Art. 2 - Comma 207207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il Cipe determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da 203 a 214 |
|
Art. 2 - Comma 208208. Il Cipe, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione europea, con deliberazione adottata su proposta del ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari reso nel termine di 15 giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situate nel territorio di cui all'obiet |
|
Art. 2 - Comma 210210. Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 febbraio 1995, |
|
Art. 2 - Comma 211211. Le agevolazioni previste dal comma 210 si applicano ai soggetti che: a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) fruiscono di trattamento di integrazio |
|
Art. 2 - Comma 212212. Le disposizioni del comma 210 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico delle imposte |
|
Art. 2 - Comma 213213. Le disposizioni del comma 210 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi né |
|
Art. 2 - Comma 214214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214 del presente articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate al |
|
Art. 2 - Comma 216216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985, n.49, le parole: «le cooperative appartenenti al settore |
|
Art. 2 - Comma 217217. Le cooperative sociali che associno anche lavoratori dotati dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) della legge 27. |
|
Art. 2 - Comma 218218. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per svolgere attività di pro |
|
Art. 2 - Comma 219219. All'art.17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: «per la durata di quattro anni» e la paro |
|
Art. 2 - Comma 220220. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.49, dopo la parola: «partecipino» sono inserite le seguenti: «an |
|
Art. 2 - Comma 221221. All'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è aggiunto il seguente comma: |
|
Art. 2 - Comma 222222. Al fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno |
|
Art. 2 - Comma 223223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dip |
|
Art. 3 - Disposizioni in materia di entrata |
|
Art. 3 - Comma 1 - Comma 47 - Omissis
|
|
Art. 3 - Comma 4848. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai f |
|
Art. 3 - Comma 5050. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e |
|
Art. 3 - Comma 5151. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 i r |
|
Art. 3 - Comma 5252. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano: |
|
Art. 3 - Comma 5353. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 6 - (Determinazione delle aliquote |
|
Art. 3 - Comma 5555. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Art. 8 - (Riduzioni e detrazioni dall'imposta) - 1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale suss |
|
Art. 3 - Comma 5656. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà |
|
Art. 3 - Comma 5757. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari d |
|
Art. 3 - Comma 5858. Gli uffici tributari dei comuni partecipano all'ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture d |
|
Art. 3 - Comma 5959. I termini previsti dall'articolo 11, commi |
|
Art. 3 - Comma 6060. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 76 è sostituito dal seguente: «76. Il consiglio comunale può individuar |
|
Art. 3 - Comma 61 |
|
Art. 3 - Comma 62 |
|
Art. 3 - Comma 6363. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'ottavo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;» |
|
Art. 3 - Comma 6464. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate |
|
Art. 3 - Comma 6565. All'articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con mo |
|
Art. 3 - Comma 66 - Comma 82 - Omissis
|
|
Art. 3 - Comma 8383. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono st |
|
Art. 3 - Comma 84 - Comma 85 - Omissis
|
|
Art. 3 - Comma 8686. Il ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, è autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari is |
|
Art. 3 - Comma 8888. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono inizialmente apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti a |
|
Art. 3 - Comma 8989. L'elenco di cui al comma 88 comprende, tra l'altro, la descrizione dei beni e dei diritti con tutti i dati necessari alla loro i |
|
Art. 3 - Comma 9090. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano o detengono, a qualunq |
|
Art. 3 - Comma 9191. N7 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del |
|
Art. 3 - Comma 9292. Su richiesta della società di gestione e con preavviso di almeno 30 giorni, il ministro del tesoro convoca una conferenza di se |
|
Art. 3 - Comma 9393. Con decreto del ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 8 |
|
Art. 3 - Comma 9494. Con lo stesso decreto di cui al comma 93, il ministro del tesoro, di concerto con il ministro delle finanze, può assegnare una |
|
Art. 3 - Comma 9595. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari di cui al comma 86, nonché i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 99, sono versati all'entrata del bilancio dello stato per essere riasse |
|
Art. 3 - Comma 9696. Il ministro del tesoro presenta annualmente al parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'ap |
|
Art. 3 - Comma 9797. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto legge 5 |
|
Art. 3 - Comma 9898. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
Art. 3 - Comma 9999. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione ", fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonchè in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avvia |
|
Art. 3 - Comma 100100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di inte |
|
Art. 3 - Comma 101101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di stato sono decuplicati relativamente alle al |
|
Art. 3 - Comma 102102. I contratti sono stipulatiN15, rispe |
|
Art. 3 - Comma 105105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n.790, i funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazio |
|
Art. 3 - Comma 106106. È abrogato il comma 82 dell'articolo 1 della |
|
Art. 3 - Comma 107107. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gen |
|
Art. 3 - Comma 108108. Il ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera pubblica |
|
Art. 3 - Comma 109109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa (Consap) e "le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie"N16 procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalità: a) è garantito, nel caso di vendita frazionata, e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini" il diritto |
|
Art. 3 - Comma 110110. Per le obbligazioni della Consap derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 23 maggio 1994, n. |
|
Art. 3 - Comma 111111. L'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, introdotto dal decreto legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, è sostituito dal seguente: «Art. 14-bis (fondi istituiti con apporto di beni immobili) - 1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51% da beni e diritti apportati esclusivamente dallo stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis) e 6, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5. 2. Ai fini del presente articolo la società di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e neanche indirettamente, da alcuno, dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo 13, comma 8, è determinata dal ministro del tesoro nel limite massimo dell'1% dell'ammontare del fondo. 3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5% del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e sempreché il relativo apporto in |
|
Art. 3 - Comma 112112. N34 |
|
Art. 3 - Comma 114114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale |
|
Art. 3 - Comma 115 - Comma 119 |
|
Art. 3 - Comma 120 - Comma 132 - Omissis
|
|
Art. 3 - Comma 133133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione; b) riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della in trasmissibilità' dell'obbligazione per causa di morte; c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patri |
|
Art. 3 - Comma 134134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di: 1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto; 2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non più di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei redditi; 3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalità di liquidazione, riscossione e accertamento; b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze |
|
Art. 3 - Comma 135 - Comma 142 - Omissis
|
|
Art. 3 - Comma 143143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei princip i costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario: a) istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione: |
|
Art. 3 - Comma 144 - Comma 148 - Omissis
|
|
Art. 3 - Comma 149149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera e), è informata ai seguenti princip i e criteri direttivi: a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'art. 23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonché alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimità i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso ministero; c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilanci |
|
Art. 3 - Comma 150 - Comma 153 - Omissis
|
|
Art. 3 - Comma 154154. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie, secondo i seguenti pri |
|
Art. 3 - Comma 155155. Nei regolamenti di cui al comma 154 è stabilita la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data |
|
Art. 3 - Comma 156156. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall' |
|
Art. 3 - Comma 157157. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 |
|
Art. 3 - Comma 158158. La regione siciliana provvede con propria legge all'attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a 149, con le limitazioni ric |
|
Art. 3 - Comma 159159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle regioni ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi statuti |
|
Art. 3 - Comma 160 - Comma 163 - Omissis
|
|
Art. 3 - Comma 164164. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la parola: "decuplo" è sostituita dalla seguente: "ventuplo". Il prospetto dei coefficienti allegato al predetto testo unico ap |
|
Art. 3 - Comma 165 - Comma 210 - Omissis
|
|
Art. 3 - Comma 211211. I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, |
|
Art. 3 - Comma 214 - Comma 216 - Omissis
|
|
Art. 3 - Comma 217217. Le disposizioni della presente legge entrano, in vigore il 1° gennaio 1997, salvo che non sia espressamente stabilita una dive |
|
Allegati - Omissis
|
Dalla redazione
- Prezzari
- Istat
- Costi di costruzione
- Indici, tassi e costi di costruzione
- Ritardi nei pagamenti commerciali
- Tasso di mora per gli appaltatori
Indici Istat, costi di costruzione e tassi di interesse
- Redazione Legislazione Tecnica
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Appalti e contratti pubblici
Attività tecniche dei dipendenti della P.A.: requisiti e incentivi
- Dino de Paolis
- Emanuela Greco
- Edilizia e immobili
- Edilizia residenziale
Convenzioni urbanistiche, tipologie e contenuti
- Dino de Paolis
- Leasing immobiliare
- Fisco e Previdenza
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Fonti alternative
- Catasto e registri immobiliari
- Compravendite e locazioni immobiliari
Profili catastali e fiscali degli impianti fotovoltaici
- Stefano Baruzzi
- Redazione Legislazione Tecnica
- Catasto e registri immobiliari
- Fiscalità immobiliare locale (IMU-TARI-TASI)
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
- Fisco e Previdenza
- Edilizia e immobili
- Imposte sul reddito
Fabbricati “collabenti” (ruderi): disciplina catastale, edilizia e fiscale
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
21/11/2024
- Il bonus 5.0 va al restyling da Italia Oggi
- I Raee di imprese e negozi anche all'isola ecologica da Italia Oggi
- Periti industriali, i redditi crescono a doppia cifra da Italia Oggi
- Patrimonio, no a opere e servizi da Italia Oggi
- Il Codice della strada viaggia verso misure più severe da Il Sole 24 Ore
- La riforma completa è prevista nel giro di un anno (in teoria) da Il Sole 24 Ore