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Sent. C. Stato 06/10/2003, n. 5849

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Lottizzazione materiale o formale - Nozione. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Nozione - Opere relative costruite in assenza di piano comunale, particolareggiato esecutivo o di lottizzazione. 3. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Lottizzazione negoziale - Nozione.
1. Dall’art. 18 della L. febbraio 1985 n. 47 sono considerate due diverse possibilità di lottizzazione abusiva, materiale o formale: quella cd. materiale consistente in opere che comportano la trasformazione edilizia od urbanistica dei terreni sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle leggi statali o regionali e sia in assenza della prescritta autorizzazione; e quella cd. formale che si configura quando, anche se non si è ancora proceduto alla materiale trasformazione lottizzatoria, ne sono stati già realizzati i presupposti con il frazionamento e la validità (o atti equipollenti) del terreno in lotti dai quali - per le loro caratteristiche, quali le loro dimensioni, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, nonché altri elementi ricavati dalle operazioni di compravendita dei lotti medesimi - risulti di tutta evidenza la loro destinazione ad uso edificatorio. 2. Ai sensi dell’art. 18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 si ha una lottizzazione abusiva quando il frazionamento del terreno o le opere che costituiscono lottizzazione a scopo edificatorio sono eseguiti pur mancando uno strumento urbanistico che autorizzi specificamente la lottizzazione, come può essere il piano di lottizzazione previsto dall’art. 28 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 od il piano particolareggiato esecutivo. 3. La lottizzazione cd. negoziale si configura obiettivamente anche senza la prova di qualsiasi intento di lottizzazione abusiva per il solo fatto del frazionamento e della vendita di un’area in lotti dai quali risulti di tutta evidenza la loro destinazione ad uso edificatorio, per via delle loro caratteristiche (come le loro dimensioni, la natura del terreno, la previsione di opere di urbanizzazione).

1a. (ATED-ABUSI) - Ved. Cass. pen. III 3 marzo 2003 n. 9538 [R=WP3M039538]
(L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 18) R (L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 28; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 18)

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