Sent. C. Cass. 22/04/1996, n. 3799 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 22/04/1996, n. 3799

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1. Edilizia ed urbanistica - Spazi vincolati per parcheggi - Riserva al costruttore venditore della proprietà delle aree - Responsabilità del venditore riguardo alla salvaguardia della necessaria destinazione delle medesime.
1. Quando le aree destinate a parcheggio ai sensi dell'art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150 (e che a norma dell'art. 26 L. 28 febbraio 1985 n. 47, costituiscono pertinenza delle costruzioni) non vengono trasferite individualmente o pro quota ai singoli condomini, ma rimangono di proprietà del costruttore-venditore, la salvaguardia, dopo la vendita degli appartamenti, della necessaria destinazione delle dette aree, costituisce uno specifico obbligo per il proprietario, che deve esercitare tutte le attività, compreso il promovimento delle opportune azioni giudiziarie, per assicurare la permanenza dell'effettività del vincolo; né la circostanza che anche i proprietari degli appartamenti possono agire per la salvaguardia della destinazione dell'area a parcheggio vale ad escludere la responsabilità del costruttore-venditore, tenuto in primo luogo a tanto.

1. Ved. Cass. 27 ottobre 1995 n. 11194 R e 21 aprile 1993 n. 4691 R 1a. Come nota 1a. a C. Stato V 9 gennaio 1996 n. 29.R
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18 R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 26 R

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