Sent. C. Stato 26/01/2000, n. 341 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 26/01/2000, n. 341

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Demolizione - Ingiunzione - Requisiti. 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Acquisizione gratuita dell'opera abusiva - Presupposti - Tardiva demolizione dell'opera - Illegittima ed illecita.
1. Per l'ingiunzione di demolizione di un'opera edilizia abusiva devono sussistere due condizioni: l'accertata esecuzione dell'abuso e il relativo ordine di demolizione; non è richiesta invece la specificazione delle sanzioni che sono indicate nell'ordine di demolizione solo quanto alla tipologia preordinata dalla legge ma che vengono espresse in un eventuale provvedimento successivo. 2. Delle opere edilizie abusive la legge prevede l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale (L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7, 3° comma) quale atto dovuto, senza alcuna discrezionalità; ed il provvedimento è subordinato esclusivamente all'accertamento dell'abuso e al decorso del termine di 90 giorni fissato dalla legge per la demolizione e per il ripristino dello stato dei luoghi. Deve pertanto considerarsi illegittima ed illecita la tardiva demolizione di un'opera abusiva rispetto al termine suddetto di 90 gg. perché intanto significherebbe demolire un immobile che non è più proprio e inoltre impedirebbe all'Amministrazione la possibilità - ricorrendo i presupposti stabiliti dalla legge - di utilizzare l'immobile medesimo.

1a. e 2a. (ATED-ABUSI.3A) Ved. Cass. pen. III 9 aprile 1999 n. 758[R=WP9A99758].
(L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7)R

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