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Sent. C. Cass. 30/07/1998, n. 7498

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggi - Per almeno 1 m² su 20 m3 di costruzione - Pertinenze e non parti comuni dell'edificio.
1. La norma di cui all'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765, la quale stabilisce che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, pone un vincolo pubblicistico di destinazione degli spazi in questione al servizio delle unità abitative dei condomini, ma tale regime è rimasto immutato anche dopo l'entrata in vigore della L. 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 26 ultimo comma stabilisce che gli spazi anzidetti costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 Cod. civ. e non comporta che le aree di parcheggio fermo il vincolo di destinazione, rientrino fra le parti comuni dell'edificio, a norma dell'art. 1117 Cod. civ. e tanto meno che il loro godimento da parte dei proprietari delle unità abitative debba essere gratuito ove esse siano rimaste di proprietà del costruttore o di un terzo.

1. Ved. Cass. 29 novembre 1994 n. 10217 R.
(Cod. civ. artt. 817, 818, 819, 1117; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 26, u.c.)R

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