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Sent. C. Stato 04/05/1995, n. 696

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Opere in contrasto con vincoli - Insanabilità - Artt. 32 e 33 L. 1985 n. 47 - Rispettivi presupposti.
1. In materia di condono di abusi edilizi, l'art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47, nel dichiarare non suscettibili di sanatoria le opere in contrasto con vincoli, si riferisce ai casi in cui le norme vietino di edificare in determinate aree, e perciò a "vincoli" che meglio possono essere denominati "divieti di edificazione" o "prescrizioni di inedificabilità", mentre l'art. 32 si riferisce a quegli altri istituti, consistenti nella sottoposizione di determinate aree ad una "tutela" di alcuni interessi generali (come quelli paesaggistico, idrico, idrogeologico, storico), che, per quanto riguarda l'attività edilizia, si esercita subordinando l'esecuzione delle opere all'autorizzazione (o "nulla osta") dell'Autorità preposta alla cura dell'interesse generale considerato, la quale valuta se l'opera di cui le viene sottoposto il progetto contrasti o meno con quell'interesse.

1a. Come nota 1a. a Cass. pen. III 7 aprile 1995 n. 661.[R=WP7A95661]
L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 32 e 33 R

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