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Sent.C. Cass. 24/06/1996, n. 5828

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Modificazioni alla volumetria con incremento dell'ingombro - Rispetto del distacco minimo prescritto - Necessità. 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Condono edilizio - Ininfluente su controversia tra privati per violazione delle distanze legali.
1. Qualsiasi modificazione della volumetria di un fabbricato che comporti l'aumento della sagoma di ingombro, che incida direttamente sulla situazione di distanza tra gli edifici esistenti, indipendentemente dalla sua utilizzabilità ai fini abitativi, integra nuova costruzione e pertanto, ove il fondo finitimo sia già edificato, si deve in ciascun punto osservare, rispetto al muro perimetrale dell'edificio confinante, il distacco minimo prescritto dal Codice civile o dalle norme dei regolamenti edilizi che ne abbiano portata integrativa. 2. A differenza della concessione in deroga, consentita dall'art. 41-quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150 (introdotto dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765) solo nelle ipotesi espressamente previste dal piano regolatore o dal regolamento edilizio, la sanatoria prevista dall'art. 31 e segg. L. 28 febbraio 1985 n. 47 (cosiddetto condono edilizio) non comporta deroga alla normativa vigente, in quanto si limita a prevedere la regolarizzazione delle opere dal punto di vista amministrativo, penale e fiscale e cioè ai soli effetti dell'interesse pubblico, ma non pure ai fini privatistici; sicché nelle controversie tra privati confinanti per violazione delle distanze legali, detta sanatoria, inerendo al rapporto tra Pubblica amministrazione e privato costruttore, non può incidere nei rapporti tra quest'ultimo ed i suoi vicini, i quali, se lesi dalla costruzione, conservano il diritto di ottenere il risarcimento dei danni oppure la riduzione in pristino.

1. Ved. Cass. 12 dicembre 1986 n. 7384[R=W12D867384] (Sul concetto di "nuova costruzione"). 2. Ved. Cass. 15 febbraio 1988 n. 1599.[R=W15F881599]
Cod. civ. artt. 873 e 875 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41-quinquies R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 31 R

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