Sent. C. Stato 24/02/1995, n. 247 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 24/02/1995, n. 247

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Silenzio assenso - Presupposti - Immobili a destinazione abitativa. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Necessità - Esclusione di opere interne ex art. 26 L. n. 47/85 - Individuazione.
1. L'art. 7 D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla L. 25 marzo 1982 n. 94, in materia di silenzio-assenso sulle domande di concessione di costruzione, è applicabile per gli interventi su edifici residenziali, vale a dire agli immobili con destinazione abitativa, o quanto meno destinati a tutte quelle attività sussidiarie ed integrative che sono indispensabili all'ordinato e civile vivere di una popolazione. 2. In forza dell'art. 26 L. 28 febbraio 1985 n. 47, non possono considerarsi opere interne, realizzabili anche senza assenso comunale, le opere implicanti radicali interventi di adattamento delle strutture interne eseguite per creare vani accessori, o nuovi volumi, o maggiori superfici.

1. Ved. C. Stato V 5 ottobre 1987 n. 588[R=WCS5O87588]. 2. Ved. C. Stato V 20 febbraio 1990 n. 163[R=WCS20F90163]. 1a. e 2a. Come nota 1a. a C. Stato V 2 gennaio 1995 n. 19R.
L. 25 marzo 1982 n. 94 R L. 28 febbraio 1985 n. 47 R

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