Sent. C. Cass. pen. 27/01/1993, n. 228 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 27/01/1993, n. 228

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Condono - Violazione di norme antisismiche - Effetti estensivi dell'oblazione - Estensione ex art. 6 D.L. 1988 n. 2 - Condono riferito a sentenze già passate in giudicato - Ineseguibilità
1. L'art. 6 D.L. 12 gennaio 1988 n. 2, convertito dalla L. 13 marzo 1988 n. 68 modificando l'art. 38, 2° c., L. 28 febbraio 1985 n. 47, ha esteso gli effetti estintivi della oblazione per sanatoria edilizia (cosiddetto condono edilizio) anche alle contravvenzioni punite dall'art. 20 L. 2 febbraio 1974 n. 64 antisismica nonché all'esecuzione delle sanzioni amministrative conseguenti, in particolare all'ordine di demolizione delle opere edilizie irregolari; inoltre, introducendo una deroga al carattere personale delle cause estintivi, ha stabilito che l'oblazione effettuata da uno dei comproprietari dell'immobile ha effetti estintivi anche a favore degli altri comproprietari con la conseguenza che, in virtù dell'art. 2, 2°, Cod. pen., tale normativa si applica anche in ordine ai reati per i quali sia precedentemente intervenuta condanna definitiva e in tal caso l'effetto estintivo dell'oblazione non concerne il reato (rectius la punibilità dello stesso), stante la preclusione del giudicato, ma si trasferisce alla pena (rectius all'esecuzione della pena) e agli effetti penali e amministrativi della condanna. (In base a tali principi, la Corte suprema ha annullato senza rinvio l'ordinanza pretorile, che in sede di esecuzione aveva respinto l'istanza di un comproprietario condannato per il reato di cui all'art. 20 legge n. 64 del 1974, volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione dell'edificio in seguito alla oblazione versata dal comproprietario, ed ha dichiarato la inapplicabilità dell'ordine medesimo).

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