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Sent. C. Cass. pen. 26/05/1992, n. 7573

44516 44516
1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In sanatoria - Presupposti.
1. Ai fini del conseguimento della concessione in sanatoria di cui all'art. 311 2° c. L. 28 febbraio 1985 n. 47 sul cosiddetto condono edilizio, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura; in base alle norme tecniche rientranti nella comune esperienza, per rustico deve intendersi il complesso dei lavori riguardanti, oltre alla muratura portante (negli edifici realizzati con sistema tradizionale) o all'intelaiatura in cemento armato o in travi di acciaio, anche le tamponature perimetrali.


L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 31, 2° c. R

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