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Sent. C. Cass. pen. 04/05/1999, n. 1656

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Lottizzazione abusiva (negoziale) - Quando si configura.
1. L'art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47 configura la lottizzazione negoziale allorché la trasformazione urbanistica sia predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per una serie di indici, denuncino in modo non equivoco la loro destinazione a scopo edificatorio; ciò implica che la promessa di vendita pur non integrando di per sé la lottizzazione negoziale, può integrare atto equivalente se valutato insieme ad altri elementi in quanto il fatto costitutivo della lottizzazione negoziale consiste nel frazionamento e nella vendita o in atti equivalenti e questa ultima locuzione ha come parametro il fatto conclusivo e finalistico della abusiva lottizzazione per vietare tutti gli altri atti attraverso i quali si raggiunga lo stesso effetto del frazionamento e della vendita, anche se con modi mediati e mezzi dissimulati.

1a. (ATED-ABUSI.5) Sulla lottizzazione abusiva ved. Cass. pen. III 11 gennaio 1999 n. 216 [il reato di lottizzazione abusiva si può configurare anche senza edificare, bastando il trasferimento di terreno esteso oltre 10.000 m² (cd. lottizzazione "negoziale")]; Cass.pen. III 5 marzo 1998 n. 292 (La lottizzazione abusiva si configura insieme come illecito amministrativo e come reato); Cass. 12 dicembre 1997 n. 11436 (1. Alla lottizzazione abusiva non è applicabile la sanatoria ex L. 1985 n. 47; 2. La lottizzazione abusiva si configura come reato permanente); C. Stato V 26 marzo 1996 n. 301R (Sulla nozione di lottizzazione abusiva); Cass. pen. III 30 aprile 1994 n. 4954 (1. Presupposto per la confisca in caso di lottizzazione abusiva; 2. La lottizzazione abusiva si può configurare anche senza iniziative edificatorie, essendo sufficiente la cd. lottizzazione "negoziale"); Cass. 2 giugno 1993 n. 6168R (La lottizzazione abusiva si configura con la cessione di terreni per lotti e la manifestazione dello scopo edificatorio ma non con la mera alienazione del suolo senza garanzie sulla edificabilità o senza riferimenti all'edificazione).
(L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 18)R

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