Sent. C. Cass. pen. 11/11/1991, n. 471 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 11/11/1991, n. 471

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Amnistia ex D.P.R. 1990 n. 75 - Condizioni - Limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati - Criteri di valutazione. 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Sospensione condizionale della pena - Previa esecuzione dell'ordine di demolizione del giudice. 3. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Demolizione - Ordine del giudice - Emesso in presenza di misure repressive dell'Amministrazione - Revisionabilità in sede esecutiva.
1. In tema di applicazione dell'amnistia prevista dal D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75, ai reati in materia urbanistica, per la determinazione della nozione di «limitatezza» dell'entità dei volumi illegittimi, occorre aver riguardo, in mancanza di uno specifico parametro, al criterio di valutazione sociale - che trova espressione pure nel settore legislativo inerente all'edilizia economica e popolare - secondo il quale la costruzione abitativa di media dimensione è, in linea di massima, costituita da una superficie coperta di 120 metri quadrati, che corrisponda ad una volumetria oscillante tra i 300 ed i 400 metri cubi. (In ossequio al principio di cui in massima la Corte suprema di cassazione ha ritenuto nella specie inapplicabile l'amnistia in ordine al reato contemplato dall'art. 20, 1° c., lett. b), L. 28 febbraio 1985 n. 4), sul rilievo che l'entità del manufatto illegittimamente costruito era di 140 metri quadrati, cui dovevano aggiungersi un «torrino» ed una scala di accesso). 2. In tema di violazioni urbanistiche, ove il giudice abbia rettamente esercitato il potere assegnatogli dall'art. 7, u.c. L. 28 febbraio 1985 n. 47, senza in alcun modo incidere nella sfera dei poteri riservati all'amministrazione, l'ordine di demolizione così emesso vale ad espropriare quest'ultima di ogni potere sull'immobile abusivamente edificato, nel senso della inipotizzabilità sia di un intervento conciliare che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, sia del permanere nell'interessato del potere di ricorrere alla procedura contemplata dall'art. 22 legge n. 47 cit., giacché una siffatta possibilità potrebbe importare la declaratoria dell'illegittimità dell'intervento demolitorio del giudice penale; l'effetto «espropriativo» in parola, peraltro, può derivare solo dall'assenza effettiva degli interventi di tipo sanzionatorio di competenza dell'Amministrazione, giacché, altrimenti, l'ordine del giudice si risolverebbe in un'indebita supplenza dell'attività del Sindaco, e inoltre l'irriversibilità della situazione creatasi per effetto dell'inerzia amministrativa in ordine ai ricordati interventi sanzionatori esclude che il sistema extrapenale sia ancora in grado di produrre meccanismi volti ad impedire gli effetti derivanti dal congiunto operare degli artt. 7, u.c. legge n. 47 del 1985 e 165 Cod. pen. e che, quindi, la clausola di riserva inserita in quest'ultima disposizione possa precludere la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'ordine di demolizione disposto dal giudice penale. 3. Il potere del giudice penale di emettere ordine di demolizione ai sensi dell'art. 7, u.c., 1985 n. 47, presuppone l'inerzia dell'Amministrazione in ordine agli interventi sanzionatori di sua competenza, sicché detto ordine è riesaminabile in sede esecutiva ove risulti emesso nonostante l'esercizio da parte dell'amministrazione dei poteri ad essa conferiti dalla legge.


L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 20, 1° c., lett. b) R; D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 Cod. pen. art. 165; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7 u.c. e art. 22 L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7 u.c.

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