N50 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, a decorrere dal 01/01/2002. Il termine è stato prorogato al 30/06/2002, dal D.L. 23/11/2001, n. 411 (L. 31/12/2001, n. 463) e, successivamente, al 30/06/2003 dal D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. 01/08/2002, n. 185).

L’articolo così recitava:

“Art. 47. - (Diritti dell’acquirente)

1. L’acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all’immobile stesso e di ottenere ogni certificazione relativa.

2. L’eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constare da atto scritto.”

Dalla redazione