Sent. C. Stato 22/11/1996, n. 1388 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 22/11/1996, n. 1388

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanatoria - Oblazione - Determinazione - Dopo il rilascio della concessione in sanatoria - Possibilità. 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanatoria - Oblazione - Determinazione - Nozione di opera abusiva.
1. In materia di condono edilizio; le questioni relative all'entità della somma dovuta a titolo di oblazione riguardano diritti soggettivi, per cui il Comune ben può accertare tale entità e richiedere il pagamento di quanto dovuto non solo successivamente al rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 35 L. 28 febbraio 1985 n. 47, ma anche, se del caso, rettificando l'importo erroneamente determinato in tale sede. 2. Ai fini dell'applicabilità del coefficiente di maggiorazione previsto dall'art. 34 2° comma L. 28 febbraio 1985 n. 47 per il calcolo dell'oblazione la nozione di «opera abusiva» va identificata (ai sensi di quanto correttamente specifica la circolare ministeriale del 30 luglio 1985 n. 3357/1985 (punto 6) con riferimento alla unitarietà dell'immobile o del complesso immobiliare, essendo irrilevante che quest'ultimo sia suddiviso o suddivisibile ove sia stato realizzato dal medesimo costruttore o proprietario in esecuzione di un disegno unitario.


L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 34 2° c. e 35R; Circ. ministeriale 30 luglio 1985 n. 3357/1985, punto 6]

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