Sent. C. Cass. pen. 23/11/1998, n. 309 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 23/11/1998, n. 309

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1. Edilizia ed urbanistica Abusi Demolizione Art. 7 L. 1985 n. 47 Richiamo art. 17, lett. b) L. 1977 n. 10 Significato e portata. 2. Edilizia ed urbanistica Abusi Reato Ex LL. 1985 n. 47 e n. 431 Estinzione per oblazione Permane ordine di rimessa in pristino (ATEDABUSI)
1. In tema di demolizione di opere edilizie abusive, l'art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47 richiama l'art. 17 lett. b) L. 28 gennaio 1977 n. 10, norma trasfusa interamente nell'art. 20 lett. b) e c) L. 28 febbraio 1985 n. 47, sicché tale richiamo deve essere riferito ad ambedue le ipotesi regolate dall'art. 20 citato; tale interpretazione letterale trova conferma sotto il profilo logico, poiché sarebbe irragionevole ordinare la demolizione nel caso di un'opera realizzata in zona non vincolata e non in quello, molto più grave, di una costruzione posta in essere in zona protetta. 2. In caso di violazione delle LL. 28 febbraio 1985 n. 47 e 8 agosto 1985 n. 431, l'eventuale estinzione del reato edilizio per oblazione non elimina l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, che rimane attuale, qualora non intervenga anche il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, ciò stante l'autonomia delle due statuizioni, dirette alla tutela di distinti interessi, e cioè l'assetto del territorio nel primo caso ed il paesaggio nel secondo.


[L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 17, lett. b)R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 7 e 20, lett. b) e c)]R (L. 28 febbraio 1985 n. 47R; L. 8 agosto 1985 n. 431)R

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