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Sent. C. Stato 26/11/1994, n. 1385

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In sanatoria - Art. 35 L. 1985 n. 47 - Opere post 1° ottobre 1983 - Silenzio accoglimento - Configurabilità. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In sanatoria - Art. 35 L. 1985 n. 47 - Silenzio accoglimento - Annullamento d'ufficio - Possibilità.
1. E' configurabile il formarsi del silenzio-accoglimento, ai sensi dell'art. 35, 12° c. L. 28 febbraio 1985 n. 47, nell'ipotesi in cui le opere edilizie abusive per le quali sia stata chiesta la concessione in sanatoria siano state realizzate dopo la data dell'1 ottobre 1983 stabilita dalla legge ai fini della sanabilità degli abusi, costituendo il requisito in esame condizione di accoglibilità nel merito e non di ammissibilità della domanda. 2. In forza del principio generale dell'autotutela, l'Amministrazione conserva il potere di provvedere all'annullamento d'ufficio del silenzio accoglimento formatosi ex art. 35 L. 28 febbraio 1985 n. 47 sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria.

1. e 2. Ved. C. Stato V 14 aprile 1993 n. 496 R. 1a. Ved. nota 1a. a C. Stato V 20 ottobre 1994 n. 1200.R
L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 35 R

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