Circ.Min. Finanze 18/03/1985, n. 5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ.Min. Finanze 18/03/1985, n. 5

Adempimenti uffici L.47/85 relativi al Catasto Terreni e al Catasto Edilizio Urbano.
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[Premessa]



Alcuni articoli della legge in oggetto investono direttamente l

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Art. 18. L. n. 47/1985

N1Le domande di volture, redatte sulla base degli atti stipulati successivamente alÌ entrata in vigore della legge ed elencati nel secondo comma, non dovranno essere registrate in Catasto se non é resa dichiarazione che gli atti stessi contengono quanto previsto dal 2° comma o sono stati stipulati in conformità del 4° comma, ovvero che si tratta di atti previsti dall' ultimo comma dell' articolo in argomento. Coloro cui é fatto obbligo della presentazione della domanda di voltura dovranno apporre tale dichiarazione nel frontespizio del Mod. 13.


L' attestazione, a firma del Sindaco o di un suo delegato, che "il tipo é stato notificato

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Art. 52. L. n. 47/1985

Questo articolo si compone di due parti logicamente distinte costituite una dal 1° comma e l' altra dal 2° e 3° comma. La prima parte ha effetti a regime, si riferisce cioé alla normale presentazione delle richieste di accatastamento in condizioni ordinarie; la seconda ha carattere straordinario e tende a sollecitare il recupero degli elementi dell' inventario catastale a tutt' oggi non denunciati.


N2Per quanto riguarda la prima parte, al fine di evitare dubbi interpretativi sul significato di "copia della dichiarazione per la iscrizione in Catasto", si chiarisce che tale copia deve essere intesa come comprensiva, oltre che del frontespizio del consueto Mod. 1 e relativa planimetria, anche, a seconda dei casi, del Mod. 3 SPC con tipo mappale ed elaborato planimetrico ovvero del Mod. 44. Pertanto per tutti gli accatastamenti ai quali debba seguire la richiesta di abitabilità o agibilità, il professionista dovrà presentare copie degli elaborati di cui sopra sulle quali l' Ufficio apporrà, preferibilmente a timbro, datata e sottoscritta la seguente dichiarazione: "Copia rilasciata ai sensi dell' art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47". R


Poiché la nuova legge dispone che alla domanda di abitabilità ed agibilità preceda la iscrizione in Catasto del fabbricato, nel Mod. 3 SPC non dovranno più essere richieste le indicazioni relative a tali dati.


Con riferimento invece agli obiettivi dell' altra parte dell' articolo, allo scopo di rendere più agevoli le operazioni di accettazione degli accatastamenti e delle variazioni, si consente, qualora l' Ufficio ritenga di non poter assolvere nei tempi dovuti alle proprie incombenze, che

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