Sent. C. Cass. 01/06/1993, n. 6104 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 01/06/1993, n. 6104

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1. Edilizia ed urbanistica - Parcheggi - Nuove costruzioni ed aree pertinenziali - Riserva di spazi per parcheggi - Art. 41 sexies L. n. 1150/1942 - Vincolo pubblicistico di destinazione - Effetti - Proprietario dell'edificio - Divieto di riservarsi la proprietà dell'area di parcheggio o trasferirla ad altri - Esclusione
1. L'art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo introdotto dall'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765 (a norma del quale nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza di queste debbono essere riservati appositi spazi per parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione) ed ulteriormente chiarito dall'art. 26 L. 28 febbraio 1985 n. 47 (che, conferendo certezza testuale alla regola già desumibile dall'art. 18 legge n. 765 del 1967 cit. , ha precisato che l'area destinata a parcheggio costituisce pertinenza della costruzione), pone un inderogabile vincolo pubblicistico di destinazione di detta area, che non impedisce al proprietario dell'edificio di riservarsi, negli atti di vendita dei singoli appartamenti, la proprietà dell'area stessa destinata a parcheggio o di trasferirne ad altri la proprietà, atteso che non attribuisce tale proprietà ai condomini che per effetto automatico dell'acquisto dell'appartamento, ma esclude solo la possibilità che la riserva o il trasferimento a terzi della proprietà privi i proprietari degli appartamenti dell'edificio del diritto reale di utilizzazione di tale area per il parcheggio dei loro veicoli, sottraendola al vincolo pubblicistico di destinazione.

1. Conf. Cass. 9 maggio 1991 n. 5180 [R=W9MA915180] e 18 luglio 1991 n. 7994.R
[L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18 R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 26 R

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