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Sent. C. Cass. pen. 01/04/1994, n. 6579

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Ordine di demolizione del giudice penale - Conseguenze in tema di amnistia e indulto.
1. L'ordine di demolizione del manufatto abusivo ha natura amministrativa ed è disposto dal giudice in via di supplenza, ai sensi dell'art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47, soltanto quando la P.A. non abbia eseguito la demolizione stessa alla data della pronuncia giudiziale ed è, quindi, un provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale, conseguenziale alla sentenza di condanna; pertanto, il provvedimento adottato dal giudice di primo grado non può essere revocato in appello nonostante l'avvenuta declaratoria, in quella sede, di estinzione del reato per amnistia; non trattandosi di imposizione di sanzione penale, sono infatti inapplicabili all'ordine di demolizione sia l'istituto dell'amnistia che quello dell'indulto.

1a. Ved. nota 1a. a Cass. 7 aprile 1994 n. 3292.R
L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7 R

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