Sent. C. Cass. 24/02/1996, n. 1467 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 24/02/1996, n. 1467

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanzioni pecuniarie - Ingiunzione del Sindaco ex art. 2 R.D. 1910 n. 639 - Opposizione - Giurisdizione.
1. Nel caso in cui per il pagamento di sanzioni pecuniarie dovute per abusi edilizi (art. 10 L. 28 febbraio 1985 n. 47), il Sindaco emetta a carico del trasgressore ingiunzione a norma dell'art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n. 639, la giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione proposta dall'intimato può riconoscersi limitatamente alle sole contestazioni attinenti alla legittimità intrinseca dell'ingiunzione medesima; mentre va esclusa per tutte le contestazioni relative alla sussistenza dell'illecito ed alla determinazione della conseguente sanzione, la cui cognizione, anche in sede di opposizione all'indicata ingiunzione, rientra nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 16 L. 28 gennaio 1977 n. 10.

1. Ved Cass. 13 aprile 1989 n. 1753.[R=W13A891753] 1a. Come nota 1a. e 2a. a C. Stato V 9 gennaio 1996 n. 29.R
R.D. 14 aprile 1910 n. 639, art. 2;[R=RD63910,A=2] L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 16 R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 10 R

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