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Sent. C. Cass. pen. 14/01/1998, n. 1936

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanatoria - Artt. 13 e 22 L. 1985 n. 47 - Diversità dalla definizione agevolata ex L. 1994 n. 724.
1. La definizione agevolata delle violazioni edilizie contemplata dalla L. 23 dicembre 1994 n. 724 non può avere nulla a che vedere, attesi il chiaro dettato normativo, la sedes materiae e la ratio legis, con la concessione in sanatoria prevista dagli artt. 13 e 22 L. 28 febbraio 1985 n. 47; invero, la fattispecie prevista dall'art. 39 comma 8 L. 23 dicembre 1994 n. 724, per poter produrre effetti anche in relazione alla diversa violazione di cui all'art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431, presuppone la presentazione di una istanza di condono edilizio (o di conversione della richiesta di concessione in sanatoria ai sensi degli artt. 13 e 22 L. 28 febbraio 1985 n. 47, il pagamento dell'oblazione, il rilascio della concessione in sanatoria e l'autorizzazione paesaggistica; pertanto, non è sufficiente a produrre gli effetti previsti dall'art. 39 cit. la sussistenza soltanto delle due ultime condizioni.

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