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Sent. C. Cass. pen. 02/03/1995, n. 674

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Demolizione - Esecuzione - Ordinanza di trasmissione al P.M. in sede di incidente di esecuzione - Ricorso per cassazione - Rigetto - Disciplina condono edilizio - Valutazione da parte degli organi procedenti.
1. Nel caso di rigetto di ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza con la quale il giudice, in sede di incidente di esecuzione, abbia trasmesso gli atti al P.M. perché riprendesse l'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell'art. 7 ultimo comma L. 28 febbraio 1985 n. 47, il pubblico ministero procedente ed, in sede di eventuale incidente di esecuzione, il giudice, dovranno considerare la disciplina del c.d. condono edilizio, qualora il ricorrente abbia presentato nei termini la relativa domanda ed abbia proceduto al versamento totale o parziale dell'oblazione con tutte le conseguenze derivanti da detta procedura, sia in ordine alla sospensione del procedimento di esecuzione sia riguardo alla compatibilità dell'intervenuto rilascio della concessione in sanatoria o della certificazione ai sensi dell'art. 39 19° comma L. 23 dicembre 1994 n. 724, con detto ordine. (Nella specie la Corte suprema ha ritenuto che l'esposizione di detti argomenti esula dall'esame della presente impugnazione, né il relativo giudizio può essere sospeso, poiché il ricorso non attiene al capo relativo al c.d. condono edilizio, in quanto spetta al magistrato competente per l'esecuzione valutare questi presupposti, indipendentemente dalla considerazione che è ormai decorso il termine del 1° marzo 1995 entro il quale, a norma dell'art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724, come modificato dall'art. 1 D.L. 26 gennaio 1995 n. 24, doveva essere presentata la domanda di condono edilizio e versata l'oblazione parziale o integrale, sicché in assenza di qualsiasi dimostrazione di detti adempimenti, non può essere disposta alcuna sospensione).

1a. Come nota 1a. a Cass. pen. III 4 aprile 1995 n. 661.
L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7 R; L. 23 dicembre 1994 n. 724, art. 39, 19° c. R; D.L. 26 gennaio 1995 n. 24, art. 1)

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