Sent. C. Cass. pen. 08/11/2000, n. 12989 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP5159

Sent. C. Cass. pen. 08/11/2000, n. 12989

48353 48353
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Responsabilità dell'acquirente di singolo lotto - Configurabilità - Condizioni. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Responsabilità del notaio rogante - Configurabilità - Condizioni. 3. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni.
1. Risponde del reato di concorso in lottizzazione abusiva, previsto dall'art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47, anche il subacquirente di un singolo lotto allorché al momento dell'acquisto il programma lottizzatorio abbia iniziato a delineare i propri aspetti materiali sul territorio. 2. In tema di lottizzazione abusiva sussiste la responsabilità del notaio rogante, a titolo di concorso nel reato previsto e punito dall'art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47, ove risulti la cosciente e volontaria partecipazione alla integrazione del reato in questione, desumibile dalla dimensione complessiva strutturale di ogni singolo atto, dal sistema negoziale predisposto per eludere specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici (quali la minima unità culturale), dalla stipulazione diluita nel tempo di vari atti da parte degli stessi venditori per il medesimo terreno. 3. In tema di lottizzazione abusiva la confisca dei terreni lottizzati ai sensi dell'art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47 deve ricomprendere tutta l'area interessata dall'intervento lottizzatorio, ivi compresi i lotti non ancora alienati al momento di accertamento del reato; ciò, in quanto anche tale residua parte è venuta a perdere la propria originaria vocazione e destinazione a seguito dell'intervenuta lottizzazione del comprensorio interessato alla ripartizione abusiva, nel cui progetto generale comunque rientravano.

1a. Sulla lottizzazione abusiva ved. Cass. pen. III 22 marzo 2000 n. 3668 e Csi 26 giugno 2000 n. 305R e Csi 25 maggio 2000 n. 242R [Fra gli «atti equivalenti» al frazionamento ed alla vendita in tema di lottizzazione abusiva (ved. art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47), possono ricomprendersi anche i contratti preliminari di alienazione dei singoli lotti]; Cass. pen. III 16 dicembre 1999 n. 3703 (Computo della durata nel tempo della contravvenzione di lottizzazione abusiva); Cass. pen. III 9 giugno 1999 n. 1656 (Quando si configura - ai sensi dell'art. 18, L. 28 febbraio 1985 n. 47 - la lottizzazione abusiva).
1., 2. e 3. (L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 18)R

Dalla redazione