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Sent. C. Stato 16/02/2001, n. 806

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Demolizione - Esecuzione di provvedimento del giudice penale - Giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo.
1. L'ordine di demolizione di una costruzione edilizia abusiva emanato dal Sindaco in esecuzione di quello del giudice penale non è impugnabile davanti al giudice amministrativo; infatti, ai sensi dell'art. 655 Cod.proc.pen. il pubblico ministero, qualora il condannato non osservi l'ingiunzione a demolire, deve rivolgersi al giudice penale competente che emette il provvedimento di demolizione ai sensi dell'art. 7 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, anche se in applicazione di sanzione amministrativa.

1a. Ved. Cass. pen. III 29 dicembre 2000 n. 3489[R=WP29D003489].
(Cod.proc.pen. art. 655; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7)R

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