Sent. C. Cass. pen. 12/01/2000, n. 65 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 12/01/2000, n. 65

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Demolizione - Ordine - Effetti.
1. L'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ai sensi dell'art. 7 ultimo comma L. 28 febbraio 1985 n. 47 costituisce un provvedimento formalmente giurisdizionale e sostanzialmente amministrativo, giacché la demolizione delle opere edilizie abusive non configura una sanzione penale ma deve qualificarsi come sanzione amministrativa, eccezionalmente attribuita alla competenza concorrente dell'Autorità giudiziaria penale; pertanto, il giudice penale il quale abbia disposto la demolizione delle opere abusive con sentenza applicativa di pena patteggiata a norma dell'art. 444 Cod. proc. pen. in ordine al reato previsto e punito dall'art. 20 L. 28 febbraio 1985 n. 47, conserva la competenza a conoscere dell'esecuzione del suo provvedimento ex art. 665 Cod. proc. pen. anche quando il reato è estinto ai sensi del comma 2 dell'art. 445 Cod. proc. pen.

1a. Sulla demolizione di opere abusive ved. C. Stato V 6 marzo 2000 n. 1149R (Competenza del dirigente comunale); Cass. pen. III 5 gennaio 2000 n. 3286 (La sospensione dell'ordine di demolizione del Sindaco disposta dal giudice amministrativo è ininfluente sul potere del giudice penale). Ved. anche Cass. pen. V 2 dicembre 1999 n. 13812 (Sulla impugnazione dell'ordine di demolizione del giudice); Cass. pen. III 9 ottobre 1999 n. 2294 (Sull'ordine di demolizione del giudice e l'inapplicabilità della sospensione condizionale della pena).
(Cod. proc. pen. artt. 444, 445, c. 2, e 665; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7, u.c, e art. 20)R

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