Sent. C. Stato 26/03/1996, n. 301 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 26/03/1996, n. 301

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Lottizzazione abusiva - Nozione - Opere realizzate con concessione edilizia in carenza di presupposti per il piano - Irrilevanza. 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Lottizzazione abusiva - Art. 18, 8° c., L. 1985 n. 47 - Demolizione spontanea delle opere - Possibilità.
1. Ai sensi dell'art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47, per aversi lottizzazione edilizia abusiva è sufficiente che le opere o il frazionamento fondiario costituenti lottizzazione a scopo edificatorio siano realizzati in assenza di uno strumento urbanistico attuativo, costituito dal piano particolareggiato esecutivo o dal piano di lottizzazione con relativa convenzione approvato ai sensi dell'art. 28 L. 17 agosto 1942 n. 1150, che autorizzi specificamente tale lottizzazione, senza che, ai fini della configurabilità dell'abuso previsto dalla norma suindicata, nell'ipotesi in cui quest'ultimo consista nella realizzazione di opere materiali, sia necessario che tali opere siano state eseguite in assenza di concessione edilizia o in difformità da quest'ultima; pertanto, ove l'autorizzazione non sia stata rilasciata, l'abusività della lottizzazione sussiste, e deve essere sanzionata, anche se per le singole opere facenti parte di tale lottizzazione sia stata rilasciata una concessione edilizia. 2. L'art. 18 ottavo comma L. 28 febbraio 1985 n. 47 pur prevedendo l'immediato divieto di disporre del suolo in conseguenza dell'ordine di sospensione, non esclude affatto che l'interessato possa provvedere strettamente alla demolizione delle opere costituenti la lottizzazione abusiva, e ciò fino alla scadenza del termine previsto per l'acquisizione coattiva degli immobili.

1a. Come nota 1a. e 2a. a C. Stato V 9 gennaio 1996 n. 29.R
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 28 R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art 18 R

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