N31 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 5-bis, comma 1, del D.L. 23/04/1985, n. 146 (L. 21/06/1985, n. 298), e, successivamente, abrogato dall'art. 136, comma 2, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, a decorrere dal 01/01/2002. Il termine è stato prorogato al 30/06/2002, dal D.L. 23/11/2001, n. 411 (L. 31/12/2001, n. 463) e, successivamente, al 30/06/2003 dal D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. 01/08/2002, n. 185).

L’articolo così recitava:

“Art. 6. - (Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori)

1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia con esclusione delle varianti in corso d’opera di cui all’articolo 15, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni.”

Dalla redazione